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Ordinanza 654/1988 ECLI:IT:COST:1988:654 Generato dall'IA

Ordinanza 654/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 654/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il Comune di Borgia, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1980 e

Regesto Legislator

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art. 130 Cost, art. 125 Cost, art. 128 Cost; Ordinanza 654/1988 · Corte costituzionale: 717 del registro ordinanze 1980 e

Parole chiave

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sindacato giurisdizionale divieto di demolizione controllo amministrativo potere di controllo diritti sindacali usurpazione di funzioni

Disposizioni normative citate

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art. 130 Cost
regionale di controllo"), con riferimento all'art. 130 Cost.;
art. 125 Cost
dispone il precedente art. 125 Cost.
art. 128 Cost
anche alla luce di quanto dispone l'art. 128 Cost., dovendosi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 della

legge 10 febbraio 1953, n. 62 ("Costituzione e funzionamento degli

organi regionali") e 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530

("Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale,

approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive

modificazioni") e 26 della legge della Regione Calabria 27 dicembre

1973, n. 22 ("Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e

ordinamento dell'organo regionale di controllo") promosso con

ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal T.A.R. della Calabria - Sede

di Catanzaro - sul ricorso proposto da Sacca' Sergio Pasquale contro

il Comune di Borgia, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno

1980;

Visto l'atto di costituzione di Sacca' Sergio Pasquale nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo concernente

l'impugnazione di due ordinanze sindacali, con la prima delle quali

si ingiungeva di demolire opere abusivamente realizzate, e con la

seconda si disponeva direttamente la demolizione in sede di

autotutela, il T.A.R. della Calabria, con atto di rimessione in data

23 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56 (rectius 59) l. 10 febbraio 1953, n. 62 ("Costituzione

e funzionamento degli organi regionali"), 3 l. 9 giugno 1947 n. 530

("Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale"),

e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n. 22 ("Norme per il

controllo sugli atti degli Enti locali e ordinamento dell'organo

regionale di controllo"), con riferimento all'art. 130 Cost.;

che le disposizioni impugnate vengono censurate nella parte in

cui, non prevedendo l'assoggettabilità a controllo anche degli atti

degli organi individuali dei comuni e delle province, si porrebbero

in contrasto con l'art. 130 Cost., che, diversamente da quanto

dispone il precedente art. 125 Cost. in relazione agli atti

regionali, non apporrebbe limiti di sorta al controllo sugli atti

degli enti locali, sottoponendo all'organo tutorio della regione i

provvedimenti emanati sia dagli organi collegiali che da quelli

monocratici;

che si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento della questione, ed è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendone, invece,

l'infondatezza;

Considerato che questa Corte, seppure in relazione ad altra

questione, diversa da quella ora sottoposta al suo esame, con

sentenza n. 62 del 1973, ha già affermato che l'art. 130 Cost.

"attribuendo ad organi regionali il controllo di legittimità e - in

casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame

- il controllo di merito sugli atti dei predetti enti territorali,

mostra anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli

generali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle

giunte provinciali amministrative";

che, ribadendo tale affermazione, nella successiva pronuncia n.

149 del 1981 (punti 5 a ) e 5 b), ha ulteriormente precisato che

"l'art. 130 Cost. non abbraccia tutti i possibili controlli sugli

enti locali";

che, peraltro, l'unica fonte normativa competente a disciplinare

la materia dei controlli sugli enti locali è la legge dello Stato

(sent. n. 164 del 1972), e ciò in relazione anche all'estensione di

tali controlli, non rinvenendosi al riguardo limite alcuno

nell'invocato parametro costituzionale;

che i principi già affermati da questa Corte vanno confermati

anche alla luce di quanto dispone l'art. 128 Cost., dovendosi

ritenere che l'entità dei controlli cui un ente è soggetto

contribuisce in modo determinante a definire la portata della sua

autonomia;

che tali conclusioni non contrastano con l'interpretazione che

questa Corte ha dato dell'art. 125 Cost. nelle sentenze nn. 38 e 39

del 1979, non trattandosi nel caso ora sottoposto al suo esame di

individuare il significato da attribuire ad una normativa nuova quale

quella contenuta nell'art. 45 della legge n. 62 del 1953, né

sussistendo la possibilità per gli enti locali, di eludere il

sistema dei controlli attraverso il meccanismo delle deleghe o

subdeleghe agli organi individuali;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62

("Costituzione e funzionamento degli organi regionali"), e l. 9

giugno 1947, n. 530 ("Modificazioni al testo unico della legge

comunale e provinciale"), e 26 l. Reg. Calabria 27 dicembre 1973, n.

22 ("Norme per il controllo sugli atti degli Enti locali e

ordinamento dell'organo regionale di Controllo"), sollevata in

riferimento all'art. 130 Cost. dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI