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Ordinanza 642/1988 ECLI:IT:COST:1988:642 Generato dall'IA

Ordinanza 642/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 642/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di

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Ordinanza 642/1988 · Corte costituzionale: dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza approvazione del regolamento inosservanza delle norme sulla competenza competenza legislativa divieto di abbandonare un dato territorio deroga alla licenza edilizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7

novembre 1987, n. 458, recante: "Modifiche alla legge 28 febbraio

1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere abusive", promosso con ricorso della regione Toscana,

notificato il 3 dicembre 1987, depositato in cancelleria l'11

successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Toscana, con ricorso notificato il 3

dicembre 1987 e depositato l'11 successivo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e

77 Cost., nonché dei princìpi generali in tema di separazione dei

poteri costituzionali, dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987, n. 458

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove

norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);

che, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458 non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione, avvenuta nella G.U. n. 261 del 7 novembre 1987;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 434 del 1988) la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87, 25 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 7 novembre 1987,

n. 458, sollevata, per violazione degli artt. 117, 118, 9 e 77 Cost.,

nonché per violazione del principio generale di separazione dei

poteri costituzionali, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI