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Ordinanza 641/1988 ECLI:IT:COST:1988:641 Generato dall'IA

Ordinanza 641/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 641/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 97 Cost; Ordinanza 641/1988 · Corte costituzionale: 3 della legge 7

Parole chiave

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indennizzo statale indennità di disoccupazione suddivisione della previdenza professionale calcolo delle indennità giornaliere rendita per menomazione dell'integrità compensazione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
enti locali (art. 3 Cost.), nonché del principio d'imparzialità
art. 97 Cost
sancito dall'art. 97 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7

luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni ("Conversione in

legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980"), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da

Castorina Costantino contro l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 5 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -

nel corso di un giudizio riguardante la misura dell'indennità di

buonuscita di un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie

dello Stato - con ordinanza 19 gennaio 1987, (n. 5 del R.O. 1987) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

l. 7 luglio 1980, n. 299 e successive modificazioni, nella parte in

cui non estende al personale statale in genere, nonché a quello

dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, il diritto al

computo nell'indennità integrativa speciale;

che tale questione è stata sollevata sotto il profilo

dell'ingiustificata differenza di trattamento tra dipendenti

dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dipendenti degli

enti locali (art. 3 Cost.), nonché del principio d'imparzialità

sancito dall'art. 97 Cost.;

Considerato che, a norma dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n.

324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185,

l'indennità integrativa speciale attribuita al personale statale -

compreso quello dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non

è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita;

che a tale normativa risultano conformi tanto gli artt. 3 e 38

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (e successive modificazioni) -

riguardante le prestazioni previdenziali erogate dall'E.N.P.A.S. a

favore del personale statale - quanto gli artt. 14 e 36 della l. 14

dicembre 1973, n. 829, riguardante le prestazioni previdenziali

erogate dall'O.P.A.F.S. a favore del personale dell'Azienda autonoma

delle Ferrovie dello Stato;

che, viceversa, l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha

incluso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo

dell'indennità premio di fine servizio erogata ai dipendenti degli

enti locali dall'I.N.A.D.E.L., assoggettandola alla relativa

contribuzione;

che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già

dichiarato inammissibile - censurandosi una scelta riservata alla

discrezionalità legislativa - la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile

1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui

escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha

dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27

maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo

1960, n. 185, nella parte in cui esclude l'indennità integrativa

speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei

dipendenti statali, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe

è in tutto analoga a quelle decise con le citate sentenze, ancorché

si riferisca al personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello

Stato;

che non sono stati addotti argomenti che possano indurre a

discostarsi da tali decisioni;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299

("Conversione in legge, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,

concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti

locali per l'anno 1980") e successive modificazioni, sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 19

gennaio 1987 (n. 5 del R.O. 1987), in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI