Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question regarding Article 408 of the Criminal Procedure Code. The court rules the issue inadmissible because the violation cannot be raised by the accused. This decision upholds the procedural bar against raising this specific nullity exception. The court rejects the argument that the law violates adoption secrecy rules. The outcome confirms the procedural limitation on raising this defense. The case involves a minor adoption context and parental secrecy. The court finds the question manifestly inadmissible based on established case law. The decision clarifies that this specific nullity cannot be invoked by the defendant. The ruling emphasizes the procedural constraints on constitutional questions in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 408 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Pretore of Codogno argued an irreconcilable conflict between the article's nullity provision and civil adoption secrecy laws protecting a minor's identity. The Court ruled that, according to consistent Cassation jurisprudence, this specific violation cannot ever be raised by the accused. Consequently, the question was rejected as inadmissible because the lower court could not apply the denounced norm to the accused's benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; When a specific violation of criminal procedure law cannot be raised by the accused under established case law, the constitutional question is manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986
dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni
Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su
un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza
del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità
del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della
persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore
adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori
adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art.
314/28 del codice civile;
e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile
contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto
circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art.
408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto
alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale
procedimento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura
penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato
non può mai essere eccepita dall'imputato;
e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare
applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre
1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI