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Ordinanza 636/1988 ECLI:IT:COST:1988:636 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question regarding Article 408 of the Criminal Procedure Code. The court rules the issue inadmissible because the violation cannot be raised by the accused. This decision upholds the procedural bar against raising this specific nullity exception. The court rejects the argument that the law violates adoption secrecy rules. The outcome confirms the procedural limitation on raising this defense. The case involves a minor adoption context and parental secrecy. The court finds the question manifestly inadmissible based on established case law. The decision clarifies that this specific nullity cannot be invoked by the defendant. The ruling emphasizes the procedural constraints on constitutional questions in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 636/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 408 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Pretore of Codogno argued an irreconcilable conflict between the article's nullity provision and civil adoption secrecy laws protecting a minor's identity. The Court ruled that, according to consistent Cassation jurisprudence, this specific violation cannot ever be raised by the accused. Consequently, the question was rejected as inadmissible because the lower court could not apply the denounced norm to the accused's benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; When a specific violation of criminal procedure law cannot be raised by the accused under established case law, the constitutional question is manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility criminal procedure nullity accused raising exceptions adoption secrecy conflict Cassation jurisprudence procedural bar constitutional review scope doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, costante giurisprudenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1986

dal Pretore di Codogno nel procedimento penale a carico di Benzoni

Giuseppina, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Codogno, chiamato a pronunciarsi su

un'eccezione di nullità avanzata dall'imputato, ha, con ordinanza

del 4 novembre 1986, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 408 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la nullità

del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della

persona offesa dal reato, anche quando le generalità del minore

adottato, soggetto passivo del reato, e quelle dei suoi genitori

adottivi dovrebbero essere mantenute segrete ai sensi dell'art.

314/28 del codice civile;

e che, secondo il giudice a quo, sussisterebbe un insanabile

contrasto fra l'art. 314/28 del codice civile, "che impone il segreto

circa le generalità e la nuova vita del minore adottato", e l'art.

408 del codice di procedura penale, il quale "imporrebbe, se seguìto

alla lettera, di violare il segreto pena lo stallo del penale

procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di

cassazione, la violazione dell'art. 408 del codice di procedura

penale relativamente alla citazione della persona offesa dal reato

non può mai essere eccepita dall'imputato;

e che, quindi, non potendo, nella specie, il giudice a quo fare

applicazione della norma denunciata, la questione proposta risulta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 408 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della

Costituzione, dal Pretore di Codogno con ordinanza del 4 novembre

1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI