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Ordinanza 63/1988 ECLI:IT:COST:1988:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 63/1988 · Corte costituzionale: 255 dell'anno

Parole chiave

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legge sugli alloggi locazione abitativa diritto di riprendere il possesso della cosa diritti del conduttore destinazione ad uso abitativo diritto di determinare il luogo di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo

comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promossi con ordinanze emesse il 28

gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Diano Marina e il 30 giugno

1983 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente al n. 262 del

registro ordinanze 1981 e al n. 1075 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno

1981 e n. 148 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione,

promosso dagli attori per la necessità di destinare a propria

abitazione l'immobile, adibito ad uso di locanda, il Pretore di

Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 30 giugno 1983, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 73 e 29, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limita

il diritto di recesso del locatore alle sole ipotesi di cui al

secondo comma del citato art. 29;

che secondo il giudice a quo, a seguito della sentenza di questa

Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, concernente la disciplina del

vincolo alberghiero, sarebbe venuta meno l'unica ragione del

trattamento differenziato previsto dalle norme impugnate;

che il Giudice conciliatore di Diano Marina, rilevato che il

già citato art. 29, secondo comma, esclude la facoltà di diniego di

rinnovazione del contratto in caso di necessità abitativa, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981, questione di

legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3,

41 e 35 della Costituzione;

che è intervenuta in entrambi i giudizi l'Avvocatura dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

preliminarmente rilevando l'inammissibilità della questione

sollevata dal Giudice conciliatore di Diano Marina e concludendo nel

merito per l'infondatezza;

Considerato che le due ordinanze sollevano analoghe questioni,

concernendo entrambe le limitazioni poste, rispettivamente, alla

facoltà di recedere e di denegare il rinnovo con riguardo alle

locazioni alberghiere, sì che esse possono essere riunite;

che le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo, pensione

o locanda hanno costantemente goduto, nel regime vincolistico

previgente la legge 27 luglio 1978, n. 392, di una peculiare

disciplina, distinta da quella dettata per altri contratti

concernenti usi diversi da quelli abitativi (quale, ad esempio la

limitazione del recesso alla sola ipotesi di cui all'art. 5 della

legge 2 marzo 1963, n. 191);

che il legislatore ha inteso anche attraverso la citata legge n.

392 del 1978, tutelare, con identica ratio le attività ricettive,

fondamentali del settore turistico, prevedendo anzitutto una maggior

durata minima dei relativi contratti (alla quale, coerentemente,

corrisponde un intento limitativo delle possibilità di far cessare

gli stessi), ottenuta mediante la mancata previsione di alcune

ipotesi di recesso ovvero di diniego di rinnovo, viceversa

caratteristiche della disciplina propria di altri e diversi rapporti;

che erroneamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa

Corte del 22 gennaio 1981, n. 4, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,

convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628, concernente il vincolo

alberghiero, il quale com'è noto, non incide affatto sulla durata

del contratto, ma esclusivamente sulla destinazione dell'immobile;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente priva di

fondamento;

che inoltre il Giudice conciliatore di Diano Marina ha del tutto

apoditticamente affermato la violazione dell'art. 3, in riferimento

agli artt. 41 e 35 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo

comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), sollevata dal Pretore di Milano e dal

Giudice conciliatore di Diano Marina con le ordinanze di cui in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI