Constitutional Court dismisses conflict of attribution due to subsequent regional law fully regulating the matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the subject matter of the conflict of attribution ceased because a subsequent regional law fully regulated the contested health protection measures. The Liguria Region challenged a 1983 ministerial decree regarding mandatory medical checks for non-competitive sports, arguing it exceeded general technical criteria. However, the Region later withdrew the appeal after enacting its own comprehensive legislation in 1984, rendering the ministerial decree no longer the sole subject of dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134 Cost.; Art. 117 Cost.: When a subsequent regional law fully regulates the subject matter of a ministerial decree challenged via conflict of attribution, the Court declares the subject matter of the dispute ceased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
13 maggio 1983, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed
iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1983, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Sanità
28 febbraio 1983, intitolato: "Norme per la tutela sanitaria
dell'attività sportiva non agonistica".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Ludovico Villani per la Regione Liguria e
l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Con ricorso notificato il 13 maggio 1983 il Presidente della
Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione contro il
Decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 dal titolo "Norme
per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" (G.U.
n. 72 del 15 marzo 1983), emanato in applicazione dell'art. 5, ultimo
comma del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con la L. 29
febbraio 1980 n. 33.
Le norme impugnate indicano i soggetti che devono essere
sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive
non agonistiche (art. 1) ed impongono il carattere preventivo della
visita medica, con periodicità annuale e con obbligo di conformità
degli accertamenti sanitari da effettuare ad un modello allegato al
decreto impugnato (art. 2).
La regione, premesso che il citato art. 5 del D.L. n. 663 del 1979
prevede un decreto ministeriale solo per la fissazione di criteri
tecnici generali, ha affermato che il contenuto della normativa
ministeriale impugnata non risponde a quei caratteri.
Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, le norme impugnate
rientrerebbero nella normativa tecnica e, comunque, non
precluderebbero una legislazione regionale diretta ad estendere la
tutela ad altri soggetti o ad ampliarne il contenuto. In memoria, la
regione replica che un decreto ministeriale non può vincolare la
legislazione regionale, seppure in una sola direzione.
Con istanza depositata in cancelleria il 29 febbraio 1988, la
Regione Liguria, premesso che con l'emanazione della legge regionale
6 settembre 1984 n. 46, successiva al ricorso, la materia oggetto
dell'impugnativa ha trovato piena e soddisfacente disciplina, ha
affermato di non aver più interesse alla decisione del ricorso
proposto e ha chiesto, conseguentemente, che sia dichiarata cessata
la materia del contendere.
All'udienza pubblica dell'8 marzo 1988, dopo la relazione del
Giudice Antonio Baldassarre, la Regione Liguria ha confermato la
richiesta di cessazione della materia del contendere cui non si è
opposta l'Avvocatura Generale dello Stato.
Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Liguria ha
impugnato il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983
("Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non
agonistica") nella parte in cui: a) indica i soggetti che devono
essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività
sportive non agonistiche; b) impone il carattere preventivo, con
periodicità annuale, della visita medica; c) prevede che
l'accertamento sanitario si concluda con il rilascio di un
certificato di stato di buona salute.
Poiché la legge della Regione Liguria 6 settembre 1984, n. 46 dal
titolo "Tutela sanitaria delle attività sportive" detta una propria
disciplina degli oggetti sopra indicati (artt. 2 e 7), va dichiarata
cessata la materia del contendere del presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI