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Ordinanza 607/1988 ECLI:IT:COST:1988:607 Generato dall'IA

Ordinanza 607/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 607/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico

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Ordinanza 607/1988 · Corte costituzionale: dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico

Parole chiave

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esecuzione dello sfratto sfratto del conduttore disdetta della locazione abitativa diritto d'abitazione assegnazione di alloggio diritto di riprendere il possesso della cosa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987

dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico

contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,

prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il

2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3,

secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 608 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda

la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non

moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di

rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e

ciò anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità

(da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione,

del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei

limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia

contrattuale ed alla proprietà);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;

Considerato che la questione è del tutto identica a quella già

sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e

26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);

che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato

detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571

del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilità del giudizio

relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere

discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del

problema;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma,

29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione,

dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI