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Ordinanza 600/1988 ECLI:IT:COST:1988:600 Generato dall'IA

Ordinanza 600/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 600/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6

Regesto Legislator

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Ordinanza 600/1988 · Corte costituzionale: ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6

Parole chiave

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utilizzazione del fondo fondo espropriato capitale della fondazione capitale proprio fondo agricolo fitto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"),

così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270

("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6

marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n.

473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di più

procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del

capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138,

così come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in

riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata

equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo,

senza tener conto, neppur nei limiti di una ragionevole

approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo

verificatisi e della realtà economica dei terreni oggetto di

affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa

Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al

valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di

affrancazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha

chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14

giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), "nella parte

in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per

la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente

aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione

idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la

corrispondenza con la effettiva realtà economica";

che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si

deve ritenere manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970,

n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), così come

modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in

materia di enfiteusi"), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma,

e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI