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Ordinanza 599/1988 ECLI:IT:COST:1988:599 Generato dall'IA

Ordinanza 599/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 599/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 112 della Costituzione; Ordinanza 599/1988 · Corte costituzionale: costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e

Parole chiave

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violenza carnale su minori prova della minore età procedura di protezione degli adulti sottrazione di minorenne gioventù minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
che l'art. 24 della Costituzione non è violato in quanto agli
art. 112 della Costituzione
che non sussiste violazione dell'art. 112 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392, secondo

comma, e 296, secondo e terzo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di San

Giovanni Valdarno nel procedimento penale a carico di Vellani

Giovanna ed altri, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze

delegava il Pretore di San Giovanni Valdarno a contestare ai minori

Betti Alessio e Failli Paolo l'imputazione di furto pluriaggravato;

che il Pretore di San Giovanni Valdarno, con ordinanza dell'8

marzo 1985 (R.O. n. 319/1985), sollevava questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e

terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,

25, primo comma, e 31 della Costituzione, e degli stessi artt. 392,

comma secondo, e 296, comma secondo, in riferimento agli artt. 97,

112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del Pretore di San Giovanni Valdarno, la

delegazione di atti della istruzione sommaria da parte del pubblico

ministero minorile ad altra autorità giudiziaria opera una deroga al

principio generale del giudice specializzato per i reati commessi dai

minori, garantito costituzionalmente come da sentenza di questa Corte

n. 222 del 1983;

che, secondo il giudice a quo, potendo l'autorità delegata

compiere non solo gli atti delegati, ma anche tutti gli atti

probatori necessari o utili per l'accertamento della verità, senza

possedere la competenza tecnica del giudice specializzato e senza che

quest'ultimo possa valutare direttamente la personalità del minore,

sarebbero violati i principi del giudice naturale precostituito per

legge e quello della tutela del minore;

che, secondo il giudice rimettente, la delegazione in genere di

atti processuali inciderebbe negativamente sui principi

dell'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ritenuti

applicabili anche all'amministrazione della giustizia e sul diritto

di difesa che verrebbe reso economicamente più gravoso o limitato

per la necessità di spostamenti imposta al difensore di fiducia e

per la possibilità del difensore di ufficio di esercitare la

facoltà di non comparire;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le questioni siano

dichiarate inammissibili od infondate;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 52 del 1972 ha già

dichiarato infondata analoga questione, anche relativamente alla

delegazione di atti istruttori da parte del pubblico ministero presso

il Tribunale per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, 25, primo

comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 107, terzo comma,

della Costituzione, con la motivazione che la delegazione istruttoria

risponde ad effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia

senza modificare la competenza in ordine alla cognizione della

imputazione, rimanendo le valutazioni definitive riservate al giudice

delegante;

che la nuova prospettazione della questione non è tale da

indurre a modificare il giudizio espresso dalla Corte con la citata

sentenza per quanto riguarda gli artt. 392, secondo comma, e 296,

secondo e terzo comma, del codice di procedura penale;

che l'art. 24 della Costituzione non è violato in quanto agli

atti istruttori compiuti per delegazione si applicano le regole

generali in tema di partecipazione della difesa;

che non sussiste violazione dell'art. 112 della Costituzione,

poiché la delegazione presuppone pur sempre l'esercizio dell'azione

penale da parte del pubblico ministero;

che, pertanto, le questioni sollevate dal Pretore di San

Giovanni Valdarno risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 392, secondo comma, e 296, commi secondo e

terzo, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,

25, primo comma, e 31 della Costituzione e degli stessi artt. 392,

secondo comma, e 296, secondo comma, in riferimento agli artt. 97,

112, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione,

sollevate dal Pretore di San Giovanni Valdarno con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI