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Ordinanza 596/1988 ECLI:IT:COST:1988:596 Generato dall'IA

Ordinanza 596/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 596/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3

Regesto Legislator

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art. 76 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 596/1988 · Corte costituzionale: 3

Parole chiave

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tempestività tributaria differimento dell'imposizione imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari arretrati d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 76 Cost
ritardo", per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge
art. 3 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo

comma, del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con n. 3

ordinanze emesse l'8 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di 2°

grado di La Spezia sui ricorsi proposti dalla s.r.l. Nuova Spezia

contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritte ai nn. 20, 21 e 22

del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con tre ordinanze emesse l'8 aprile 1987 (pervenute

il 15 gennaio 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di La

Spezia, nei rispettivi giudizi, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui

"prevede identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omessa o

infedele dichiarazione sia in quello di tardività di dichiarazione,

senza neppure in tale ultima ipotesi prendere in considerazione una

qualsiasi graduazione della sanzione in relazione alla durata del

ritardo", per contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione alla legge

delega 9 ottobre 1971 n. 825, art. 10 n. 11;

che nei rispettivi giudizi è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per la inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza

della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione, talché

i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica

pronuncia;

che la Commissione tributaria rimettente solleva questione

analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da

questa Corte con ordinanza n. 418 del 1987, che ne dichiarò la

manifesta infondatezza (anche con riguardo al parametro di cui

all'art. 3 Cost.);

che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare

quanto già deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza della

sollevata questione;

Visti gli artt.26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) in riferimento all'art. 76

Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La

Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI