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Ordinanza 595/1988 ECLI:IT:COST:1988:595 Generato dall'IA

Ordinanza 595/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 595/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9,

Regesto Legislator

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art. 81 Cost, art. 36 Cost; Ordinanza 595/1988 · Corte costituzionale: 31, nn. 1, 8, 9,

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi sussidi per premi di cassa malati indennità giornaliere di malattia tassa sul foglio di malattia tasso di contribuzione prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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art. 81 Cost
ed anche all'art. 81 Cost.
art. 36 Cost
quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9,

10, 11, 13, 14 e 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

Legge finanziaria 1986 -) promossi con ordinanze emesse il 18 giugno

1987 dal Pretore di Lecco, il 5 maggio (n.3 ordinanze) e il 17 marzo

1987 dal Pretore di Messina, il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio

e il 19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, iscritte rispettivamente al

n. 845 del registro ordinanze 1987 e ai nn. 1, 2, 3, 4, 24 e 28 del

registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 2, 3, e 7, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze n. 845/1987 emessa il 18 giugno 1987

dal Pretore di Lecco, nn. 1, 2, 4/1988 emesse il 5 maggio 1987 e n.

3/1988 emessa il 17 marzo 1987 dal Pretore di Messina, n.24/1988

emessa il 28 luglio 1987 dal Pretore di Sondrio, n. 28/1988 emessa il

19 ottobre 1987 dal Pretore di Pisa, nei rispettivi procedimenti

civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di

malattia da parte di liberi professionisti ovvero anche da parte di

cittadini c.d. non mutuati, è stata sollevata questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, a

seconda dei casi, nei commi 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15) l. 28

febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote

di contribuzione per i lavoratori dipendenti, per i liberi

professionisti e per i cittadini c.d. non mutuati, l'esenzione per

alcuni redditi (dominicali, di fabbricati e da capitale) al di sotto

dei quattro milioni, la minor aliquota oltre i quaranta milioni di

reddito e l'esenzione oltre i cento, l'obbligo di contribuzione fissa

annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto "minimale"), in

riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost. ed anche all'art. 81 Cost.

(ord. nn. 1-4/88), avendo la impugnata normativa eluso i limiti, in

tale disposto sanciti, in ordine all'imposizione di nuovi tributi

nelle leggi di bilancio;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

questioni identiche o comunque connesse;

che preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità

delle questioni sollevate dalle ordinanze n. 1-4/1988, R.O. avendo il

giudice rimettente omesso ogni motivazione e ogni riferimento

specifico, idoneo a sorreggere, quanto alla rilevanza, le dedotte

questioni;

che le altre ordinanze in epigrafe sollevano questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, nn. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 14

e 15 l. 28 febbraio 1986 n. 41 in relazione agli artt. 3, 36 e 53

Cost., questione che questa Corte (con la sentenza n. 431 del 1987,

relativamente all'art. 31, nn. 8, 9, 11, 13, 14 e 15 legge predetta,

in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 81 Cost.) ha

avuto modo di dichiarare non fondata, pur dando atto delle rilevate

caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa

denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per la

attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara e

puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi

oneri";

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e

15 l. n. 41 del 1986 sollevata con profili e argomenti analoghi a

quelli già presi in esame e comunque non tali (art. 36 Cost.), in

quanto ultronei o non specificamente conferenti, tali - cioè - da

indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

che peraltro con la stessa sentenza n. 431 del 1987 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 l. n.

41 del 1986, nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti

di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque in somma annua non

inferiore rispettivamente a L. 648.000 e a L. 324.000, non consente

prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo

determinato ai sensi del precedente comma 8;

che pertanto la questione relativa al cosiddetto "minimale"

(art. 31 n. 10 l. n. 41 del 1986) sollevata dalle ordinanze in

epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41,

in riferimento agli artt. 3, 53, 81, Cost., sollevata dal Pretore di

Messina (ord. 1-4/1988 R.O.);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15

l. 28 febbraio 1986 n. 41, in riferimento agli artt. 3, 36, 53,

Cost., sollevata dai Pretori di Lecco (ord. n. 845/1987 R.O.),

Sondrio (ord. 24/1988 R.O.), Pisa (ord. 28/1988 R.O.);

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10 l. 28 febbraio 1986 n.

41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI