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Ordinanza 594/1988 ECLI:IT:COST:1988:594 Generato dall'IA

Ordinanza 594/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 594/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 2 cod. pen; Ordinanza 594/1988 · Corte costituzionale: 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31

Parole chiave

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infrazione privilegiata favoreggiamento momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale sanzione sostitutiva permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
art. 2 cod. pen
questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove

norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico

di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986,

sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 53,

54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31

cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla

competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni

sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti

commessi successivamente al 29 novembre 1984; e ciò con riferimento

all'art. 3 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che

hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il

trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene

che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla

posizione dell'imputato, che non può usufruire di sanzioni

sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del

suddetto limite temporale, mentre sarebbe più ragionevole che

l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei

confronti dei reati commessi in epoca più lontana;

Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimità

così dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti

dall'art.12 della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri

articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per la loro connessione

formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimità,

in realtà insussistente;

che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la

questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2

cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si

vedano, però, le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268

del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimità

costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimità affidato ai

giudici di merito;

che, comunque, però, va ricordato che il diritto vivente,

rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da

interventi, anche recentissimi, della Corte di Cassazione, esclude

l'applicabilità di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito

con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

che dello stesso avviso è stata questa Corte con sentenza n.

330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla

sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre

1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l.

31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale),

sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 12 febbraio 1986 in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI