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Ordinanza 592/1988 ECLI:IT:COST:1988:592 Generato dall'IA

Ordinanza 592/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 592/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 523 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 592/1988 · Corte costituzionale: Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

Parole chiave

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uguaglianza fra uomo e donna diritti della donna libertà sessuale violenza sessuale uguaglianza nell'illegalità atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
art. 523 cod. pen
diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen.
art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo

comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con

ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella

Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma,

con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non

prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso

maschile maggiore di età;

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza

è stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n.

523 del 1987;

che nella predetta sentenza si è osservato che il trattamento

diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale

fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata,

attesoché il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta,

oltre che alla libertà sessuale della donna rapita, anche alla

famiglia e alla sua unità;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti

ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata

sentenza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI