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Ordinanza 591/1988 ECLI:IT:COST:1988:591 Generato dall'IA

Ordinanza 591/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 591/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella

Regesto Legislator

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art. 98 d.P.R. 602/73, art. 98 d.P.R. n. 602/73, art. 3 Cost; Ordinanza 591/1988 · Corte costituzionale: mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella

Parole chiave

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omissione del contribuente comunicazione fiscale assoggettamento all'imposta omissione della contabilità assistenza amministrativa fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 98 d.P.R. 602/73
veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con
art. 98 d.P.R. n. 602/73
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987

dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso

proposto da Gri Omero contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di

Pordenone, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone

- nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso di

mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella

veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con

ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 98

d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui detta norma non prevede la

notifica agli amministratori di una società, in qualità di

obbligati solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti

relativi ad imposte dovute dalla società medesima;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata.

Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza

è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con

ordinanza n. 48 del 1988;

che nella detta ordinanza si è osservato, quanto al diritto di

difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far

valere le proprie ragioni nel procedimento tributario e, quanto

all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore

ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà

tributaria sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza,

ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della

posizione dell'amministratore con quella della società

rappresentata, e la conseguente soggezione alle medesime sanzioni

comminate in caso di violazione dei precetti tributari;

che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti

ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata

ordinanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI