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Ordinanza 59/1988 ECLI:IT:COST:1988:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 444 c.p; Ordinanza 59/1988 · Corte costituzionale: 2601 del codice

Parole chiave

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diritto del consumatore sicurezza dei prodotti norme di commercializzazione indicazioni nutrizionali e sulla salute difetto di legittimazione dell'associazione legislazione alimentare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione
art. 444 c.p
salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2601 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1980 dal

Tribunale di Milano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che la società distributrice di un prodotto che avrebbe

dovuto favorire le diete dimagranti, ha convenuto in giudizio dinanzi

al Tribunale di Milano gli autori di alcuni articoli giornalistici

ritenuti diffamatori, nonché i responsabili dei relativi organi di

stampa, richiedendo l'inibitoria ed il risarcimento dei danni;

che nel corso del procedimento ha spiegato intervento volontario

la libera associazione denominata "Comitato Difesa Consumatori", la

quale ha richiesto nei confronti della società attrice l'inibitoria

della vendita del prodotto e la pubblicazione della sentenza;

che il Tribunale adito ha sollevato, con ordinanza emessa il 7

febbraio 1980, questione di legittimità costituzionale dell'art.

2601 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione

nella parte in cui, consentendo la tutela giurisdizionale

esclusivamente avverso gli atti di concorrenza sleale che

pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, esclude la

legittimazione ad agire di altre categorie organizzate, quali ad

esempio quelle di tutela del consumatore;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione

venga dichiarata non fondata;

Considerato che la norma denunziata si colloca nell'ambito della

disciplina della concorrenza sleale e pertanto la ratio della stessa

va individuata nell'esigenza di apprestare una specifica tutela

rispetto al compimento degli atti di cui all'art. 2598 del codice

civile;

che, in particolare, la giurisprudenza della Corte di

cassazione, ha affermato il persistente vigore della norma anche in

seguito al venir meno dell'ordinamento corporativo, essendosi

trasferito dal piano pubblicistico, caratteristico di quel sistema, a

quello privatistico l'interesse protetto - quello cioè di

associazioni imprenditoriali - all'eliminazione di fattispecie lesive

della categoria rappresentata;

che, conseguentemente, non appare neppur ipotizzabile il

confronto con enti od associazioni che abbiano finalità

istituzionali diverse dal potenziamento del commercio di un

determinato prodotto e che fanno quindi valere interessi del tutto

estranei alla correttezza dei rapporti economici di mercato;

che pertanto compete al legislatore e non già al giudice delle

leggi di apprestare, per il consumatore, adeguati strumenti di

salvaguardia, attualmente limitati alla tutela penale (cfr. art. 444

c.p.), prevedendo e le forme e l'ambito di azioni specifiche, sul

modello di quelle contemplate dalle legislazioni tedesca e svizzera

in favore delle associazioni dei consumatori;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2601 del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI