Ordinanza 585/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IApenale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 585/1988 · Corte costituzionale: penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.170 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre
1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 862 del registro ordinanze
del 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1°
ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui commina la
pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo
di cose mobili militari;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è già stata dichiarata
inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 143 del 1988 e che nell'ordinanza di
rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con
ordinanza del 1° ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI