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Ordinanza 584/1988 ECLI:IT:COST:1988:584 Generato dall'IA

Ordinanza 584/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 584/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione

Regesto Legislator

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Ordinanza 584/1988 · Corte costituzionale: legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario rispetto della dignità delle funzioni impieghi nella pubblica amministrazione statuto dei funzionari licenziamento del pubblico dipendente provvedimenti d'integrazione professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96,

lett. l), legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), promosso con

ordinanza emessa il 16 dicembre 1985 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia - sede di Catania - sui ricorsi riuniti

proposti da Samperisi Nicolò ed altri contro il Ministero

dell'Interno, iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

con ordinanza 16 dicembre 1986 (n. 442 del R.O. 1986) ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 43 della legge

1° aprile 1981 n. 121, nella parte in cui dispone che il trattamento

economico del personale dirigenziale dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza è disciplinato secondo le norme stabilite per la

dirigenza civile dello Stato, anziché secondo le norme concernenti

la dirigenza militare; b) dell'art. 96, lett. l), della medesima

legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui dispone che al

personale dirigenziale dei ruoli civili della pubblica sicurezza sia

concesso, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il più

favorevole trattamento economico previsto per il corrispondente

personale militare, in via provvisoria anziché in via definitiva;

che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le

norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3 e 36 Cost., dando

luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti

degli ex ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

transitati nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 36 punto X, nn.

24, 27, 29 della stessa legge n. 121 del 1981, i quali pur svolgendo

le medesime funzioni attribuite indifferenziatamente a tutto il

personale dirigenziale, continuano a percepire il trattamento

economico militare, di fatto più favorevole;

Considerato che l'art. 20 della l. 10 ottobre 1986, n. 668 ha

modificato tale normativa estendendo al personale delle qualifiche

dirigenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il

trattamento economico concernente la dirigenza militare;

che, tale modifica non ha effetto retroattivo, per cui permane

la rilevanza delle questioni sollevate, con riferimento agli effetti

prodotti dalla normativa impugnata anteriormente all'entrata in

vigore della l. n. 668 del 1986;

che la creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di

personale militare, in sede di riforma dell'Ordinamento della

pubblica sicurezza - concernenti situazioni ritenute meritevoli di un

trattamento particolare, in relazione al passaggio dal vecchio al

nuovo ordinamento - rientrava nella discrezionalità del legislatore;

che la posizione del personale transitato in tali ruoli, proprio

perché istituiti in relazione a situazioni particolari, non è

omogeneo rispetto a quella del personale inquadrato nei ruoli

ordinari;

che stabilire la misura del trattamento economico di categorie

di personale non omogenee - quali sono, appunto, quelle in

riferimento alle quali le questioni di legittimità costituzionale

sono state sollevate - rientra nella discrezionalità del

legislatore, non censurabile in questa sede;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 43 e 96, lett. l), della

legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza"), sollevata con ordinanza 16 dicembre 1986

(n. 442 del R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI