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Ordinanza 581/1988 ECLI:IT:COST:1988:581 Generato dall'IA

Ordinanza 581/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 581/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 581/1988 · Corte costituzionale: 232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità principio del ne bis in idem proseguimento dell'erogazione delle prestazioni infrazioni uniche e continuate principio della continuità criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel

procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n.

232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio

1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, "nella parte in cui esclude l'applicabilità del

provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato,

quando il reato per cui l'imputato è nuovamente citato a giudizio

sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il

provvedimento previsto dall'art. 77 è stato applicato";

Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge

24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude la

reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa

legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con

il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha

beneficiato del provvedimento";

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987,

ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella

parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto

dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di

reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i

quali egli ha beneficiato del provvedimento", questione sollevata dal

Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI