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Ordinanza 580/1988 ECLI:IT:COST:1988:580 Generato dall'IA

Ordinanza 580/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 580/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 580/1988 · Corte costituzionale: del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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sanzione sostitutiva pena pecuniaria sospesa commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.77 della legge

24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 17 febbraio 1984 dal Pretore di Siena nel

procedimento penale a carico di Mugnaioli Aldo, iscritta al n. 595

del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza del 17 febbraio

1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non prevede la

possibilità per l'imputato di condizionare la richiesta di pena

sostitutiva all'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria e non

prevede comunque la possibilità di poter trattare con il giudice la

natura e la misura della pena sostitutiva da applicare";

e che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata "prevede

che l'imputato, richiesta genericamente la pena sostitutiva, sia poi

soggetto, in caso di accoglimento della richiesta, alla decisione del

Pretore", cosicché, avendo "l'imputato chiesto la pena sostitutiva

pecuniaria", la sua iniziativa, per il fatto di risultare

"condizionata, dovrebbe comunque essere dichiarata inammissibile, non

corrispondendo alla richiesta tipica dell'art. 77 L. 689, la quale

soltanto può innestare lo speciale procedimento di estinzione del

reato";

Considerato che l'assunto posto a base dell'ordinanza di

rimessione risulta smentito dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione, ormai costante nel ritenere che, quando l'imputato

specifichi la sanzione sostitutiva di cui chiede l'applicazione ai

sensi dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice

non può irrogare una sanzione diversa da quella richiesta;

e che, quindi, la questione proposta è da ritenere

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dal Pretore di Siena con ordinanza del 17

febbraio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI