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Ordinanza 58/1988 ECLI:IT:COST:1988:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno

Regesto Legislator

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art. 498 cod. pen, art. 4 della Costituzione; Ordinanza 58/1988 · Corte costituzionale: 131 dell'anno

Parole chiave

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professioni giudiziarie difetto di legittimazione del ministero pubblico posizioni amministrative del funzionario procedura disciplinare degli avvocati cancellazione dall'albo avvocati doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 498 cod. pen
legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi
art. 4 della Costituzione
volte enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5,

6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive

modificazioni ("Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore"), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal

Pretore di Napoli, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno

1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 6

dicembre 1979 (in un procedimento penale a carico di un procuratore

legale, imputato del reato di cui all'art. 498 cod. pen., per essersi

arrogato il titolo di avvocato) ha denunciato, per asserita

violazione degli artt. 4 e 33 della Costituzione, gli artt. 1, 2, 4,

5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive

modificazioni, sull'ordinamento delle professioni forensi, nella

parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore

legale e richiedono, al medesimo, il superamento di un esame

(ulteriore) per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di

avvocato;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione

venga dichiarata infondata;

Considerato che, nella prospettazione del giudice a quo, le

sollevate questioni di costituzionalità poggiano sulla comune e

pressoché esclusiva premessa che la distinzione tra le due

menzionate professioni sia "creazione fittizia (...) non rispondente

a reali differenze di contenuto";

che, viceversa - come già implicitamente rilevato nelle

precedenti decisioni della Corte n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, con

cui sono state respinte altre impugnative relative agli artt. 5 e 6

del medesimo r.d.l. n. 1578 del 1933 - la separazione delle

professioni forensi deriva ed è giustificata dalla diversa ampiezza

dei compiti e delle funzioni (di mera rappresentanza processuale

ovvero anche di difesa) rispettivamente attribuiti al procuratore

legale ed all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla

discrezionalità del legislatore;

che, di conseguenza, le questioni stesse risultano

manifestamente infondate, anche in relazione al principio - più

volte enunciato da questa Corte in tema di art. 4 della Costituzione

- che la garanzia del diritto al lavoro non preclude al legislatore

di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (cfr. Corte cost. n.

83/1974 e n. 54/1977 citata);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento

agli artt. 4 e 33 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI