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Ordinanza 578/1988 ECLI:IT:COST:1988:578 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses Bolzano Province's conflict of attribution claim against State health agreements.

Numero d'incarto Ordinanza 578/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the Province of Bolzano's conflict of attribution claim inadmissible regarding a 1978 national health agreement. The Province argued the State act violated its autonomy, language rights, and ethnic balance provisions in the Trentino-Alto Adige Statute. The Court ruled the agreement was a conventional act lacking the characteristics of a State act capable of infringing provincial competence.

Regesto Legislator

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Art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349; The agreement is a conventional act lacking State act characteristics and cannot infringe provincial competence.

Parole chiave

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conflict of attribution provincial autonomy State act characteristics national health agreement Trentino-Alto Adige Statute lingua regionale servizio medico regionale divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349
e pediatri ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349.
Art. 9 della legge 29 giugno 1977 n. 349
a) dell'art. 9 della richiamata legge n.
Artt. 99 e 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige
Art. 89 dello Statuto del Trentino-Alto Adige
del principio sancito dall'art. 89 dello stesso Statuto a tutela
D.P.R. 25 luglio 1976 n. 752
d.P.R. 25 luglio 1976 n. 752 per la concreta attuazione dei principi
Artt. 26 e 41 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 delle norme legislative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
a) dell'art. 9 della richiamata legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano

notificato il 31 luglio 1978, depositato in cancelleria il 7 agosto

1978 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1978, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito di accordo nazionale tipo, in data 31

maggio 1978, per le convenzioni nazionali uniche recanti la

disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici

e pediatri, ai sensi dell'art. 8 della l. 29 giugno 1977, n. 349;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che con ricorso in data 31 luglio 1978 la Provincia

Autonoma di Bolzano sollevava conflitto di attribuzione contro lo

Stato in ordine all'accordo nazionale tipo per le convenzioni

nazionali uniche recanti la disciplina normativa ed il trattamento

economico dei medici generici e pediatri, perfezionato in data 31

maggio 1978, in attuazione dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n.

349;

che a fondamento dell'impugnazione veniva addotta la violazione:

a) dell'art. 9 della richiamata legge n. 349 del 1977, dove, nel

prevedere l'istituzione di elenchi unici per i medici generici, per i

pediatri e per gli specialisti, si stabiliva il diritto di iscrizione

anche per i medici residenti in altra Provincia, "tenuto conto per la

Provincia di Bolzano dello Statuto di autonomia e delle norme di

attuazione relative"; b) del principio desumibile dagli artt. 99 e

100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, dove si parifica,

nell'ambito della Regione, la lingua tedesca a quella italiana; c)

del principio sancito dall'art. 89 dello stesso Statuto a tutela

della ripartizione proporzionale tra i vari gruppi etnici dei posti

disponibili nella Provincia di Bolzano; d) delle norme di cui al

d.P.R. 25 luglio 1976 n. 752 per la concreta attuazione dei principi

richiamati in materia di accesso agli impieghi pubblici;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, al fine di sostenere l'infondatezza del ricorso;

Considerato che l'accordo nazionale tipo perfezionato in data 31

maggio 1978 si presenta come atto di natura convenzionale alla cui

stipula hanno concorso, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno

1977 n. 349, i Ministri per la sanità, per il lavoro e la previdenza

sociale e per il tesoro, congiuntamente ai rappresentanti delle

Regioni e delle organizzazioni sindacali nazionali più

rappresentative delle categorie interessate all'accordo;

che l'atto in contestazione, per la sua stessa struttura, non ha

assunto le caratteristiche di atto dello Stato suscettibile di

invadere la sfera di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano;

che il ricorso risulta, pertanto, manifestamente inammissibile

per difetto del presupposto dell'esistenza di un atto dello Stato

lesivo della competenza provinciale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme legislative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto

di attribuzione sollevato dalla Provincia Autonoma di Bolzano contro

lo Stato relativamente all'accordo nazionale tipo, perfezionatosi il

31 maggio 1978, per le convenzioni nazionali uniche recanti la

disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici

e pediatri ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI