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Ordinanza 57/1988 ECLI:IT:COST:1988:57 Generato dall'IA

Ordinanza 57/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 57/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di

Regesto Legislator

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art. 23 Cost; Ordinanza 57/1988 · Corte costituzionale: con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di

Parole chiave

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imposizione dei coniugi splitting dei redditi coniugali perequazione finanziaria generalità e uniformità dell'imposizione ripartizione delle imposte suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 23 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo

comma, n. 2, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso

con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla

Commissione tributaria di 1° grado di Roma è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma,

n. 2, della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), là dove è previsto

che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per

l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre

che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata

nell'anno 1976, la somma già versata ai sensi dell'art. 17 della

legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in

proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di

ciascuno di essi "al lordo delle ritenute d'acconto";

che la norma, secondo il Collegio rimettente, operando la

ripartizione al lordo delle dette ritenute avvantaggerebbe l'un

coniuge a danno dell'altro, con violazione del principio

d'eguaglianza in generale e dei coniugi in particolare (artt. 3 e 29

Cost.);

che è stata sollevata, altresì, questione di legittimità

costituzionale del successivo comma dello stesso art. 21, legge n.

114, nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e

della soprattassa previsti;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle dedotte questioni;

Considerato che la normativa concerne la nuova disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operante nei

confronti dei coniugi posteriormente alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale in tema di cumulo di redditi (sentenza

n. 179 del 1976), introdotta con la l. 13 aprile 1977, n. 114, onde

regolare le passate imposizioni;

che dovendosi ripartire tra i coniugi i versamenti operati in

sede di imposizione congiunta, il legislatore vi ha provveduto in

proporzione all'ammontare - al lordo delle ritenute - delle imposte

liquidate nei confronti di ciascuno di essi;

che il criterio seguito non appare irrazionale e arbitrario,

poiché la precedente tassazione congiunta restava certamente

influenzata dal coacervo dei redditi sicché nella disciplina

intertemporale successiva occorreva, nei limiti in cui ciò fosse

reso possibile, e con valutazione discrezionalmente esercitata, tener

conto del lordo d'imposta, così risalendo in apice all'incidenza

dell'ammontare di ciascun reddito;

che il Collegio a quo denuncia altresì la violazione dell'art.

23 Cost., sull'assunto che "l'obbligo degli interessi come

obbligazione patrimoniale, non esisteva al tempo della

dichiarazione", nonché del successivo art. 25, secondo comma, a

tenore del quale sarebbe escluso ogni tipo di sanzione per fatti non

considerati dalla legge come illeciti al momento in cui sono stati

commessi;

che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza

di rimessione, a mente dell'ultima parte dell'indicato comma resta

escluso che interessi e soprattassa possano conseguire al nuovo

sistema di liquidazione, restando colpite unicamente le irregolarità

anteriori, desumibili, cioè, dalla dichiarazione originaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2 della l. 13 aprile

1977, n. 114 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche - sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge predetta, sollevata,

in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI