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Ordinanza 554/1988 ECLI:IT:COST:1988:554 Generato dall'IA

Ordinanza 554/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 554/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 554/1988 · Corte costituzionale: del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n.

Parole chiave

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stralcio dalla lista elettorale elezione nell'ambito dei diritti politici contenzioso elettorale censure di diritto costituzionale elezione regionale circoscrizione elettorale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 lett. c),

del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n.

3 (Approvazione del T.U. delle leggi per la elezione di consigli

comunali nella Regione Siciliana), promosso con ordinanza emessa il

13 gennaio 1984 dal T.A.R. per la Sicilia su ricorso proposto da

Segreto Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri iscritta al n.

455 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1984 il T.A.R. per

la Sicilia - Sezione di Catania, su ricorso proposto da Segreto

Giuseppe contro il Comune di Malfa ed altri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle

leggi per la elezione di consigli comunali nella Regione siciliana,

approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto

1960, in riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della

Regione siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, nella

parte in cui la predetta disposizione non stabilisce espresso divieto

di presentazione di liste recanti per contrassegno immagini o

soggetti costituenti espressione di valori di comune sentimento;

che nel giudizio si è costituito il Presidente della Regione

siciliana chiedendo sia dichiarata la infondatezza della questione;

Considerato che l'assenza nella legislazione regionale siciliana di

un divieto di tal sorta non determina - in contrario dell'assunto del

collegio a quo - incidenza alcuna sui parametri costituzionali

indicati, attesa la generale poiché a tutti nota manifestazione

espressiva dei simboli ed emblemi di cui trattasi;

Visti gli articoli 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 lettera c) del T.U. delle leggi per la

elezione di consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con

decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960, in

riferimento all'art. 15, ultimo comma, dello Statuto della Regione

siciliana, ed agli artt. 3 e 7 della Costituzione, sollevata dal

T.A.R. per la Sicilia - Sezione di Catania, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI