Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on occupational disease tables as already declared unconstitutional.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the underlying legal provision had already been ruled unconstitutional in a prior decision. The Pretore of Pisa challenged Article 3 of the 1965 Work Injury Insurance Act, arguing that fixed occupational disease tables created unjustified disparities among workers exposed to equal or greater risks. The Court rejected this argument, noting that its previous ruling (No. 179/1988) had already invalidated the specific norm in question regarding the mandatory nature of insurance for diseases outside the tables.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is manifestly inadmissible if the provision in question has already been declared unconstitutional by the Court in a previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), promossi con ordinanze emesse il 9 ed il 27 giugno
1987 dal Pretore di Pisa nei procedimenti vertenti tra Novi Nilo e
Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., iscritti ai nn. 558 e 559 del
registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di
interventi del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel corso di due procedimenti
civili vertenti, il primo, tra Novi Nilo e l'I.N.A.I.L. e, il
secondo, tra Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., ha sollevato, con
ordinanze emesse il 9 giugno 1987 (R.O. n. 558/87) ed il 27 giugno
1987 (R.O. n. 559/87), questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come
modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto la previsione
tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve
essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori
come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità
di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre
attività nel medesimo ambiente di lavoro e sono esposti ad un
rischio eguale o maggiore rispetto ai lavoratori addetti alle
lavorazioni tabellate;
che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che venga
dichiarata la non fondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni,
debbono essere riuniti;
che la Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui
non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali
nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle
comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da
quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno
indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle
quali sia comunque provata la causa di lavoro";
che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,
della norma oggetto degli incidenti sollevati dal Pretore di Pisa con
le ordinanze indicate in epigrafe, la questione è divenuta
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal
Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI