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Ordinanza 551/1988 ECLI:IT:COST:1988:551 Generato dall'IA

Ordinanza 551/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 551/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 551/1988 · Corte costituzionale: 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n.

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. b, dell'accordo collettivo nazionale approvato con

d.P.R. 16 ottobre 1984, n. 882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo

nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina

generale"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal

Pretore di Roma, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis

dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione di Pellegrino Benedetto nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto dal dr. Benedetto

Pellegrino contro la USL RM/5 di Roma, il Pretore di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale reso

esecutivo con d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882, in riferimento agli

artt. 3 e 32 Cost.;

Considerato che la questione sollevata è manifestamente

inammissibile in quanto il d.P.R. 16 ottobre 1984 n. 882 non è atto

avente forza di legge e non è quindi assoggettabile al sindacato di

legittimità costituzionale di questa Corte (sentenza n. 21 del

1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 16 ottobre 1984 n.

882 ("Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale") sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI