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Ordinanza 550/1988 ECLI:IT:COST:1988:550 Generato dall'IA

Ordinanza 550/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 550/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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relativa alle indennità operative del personale militare"), promosso

Regesto Legislator

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Ordinanza 550/1988 · Corte costituzionale: relativa alle indennità operative del personale militare"), promosso

Parole chiave

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classe di stipendio stipendio base prestazione dell'assicurazione militare indennizzo per rumore aeroportuale compensazione ed assistenza ai passeggeri procedura disciplinare militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

20 maggio 1970, n. 365 ("Riordinamento delle indennità di

aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e

dell'indennità di impiego operativo"), dell'art. 4 della legge 5

maggio 1976, n. 187 ("Riordinamento di indennità ed altri

provvedimenti per le Forze armate") e dell'art. 5 della legge 23

marzo 1983, n. 78 ("Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187,

relativa alle indennità operative del personale militare"), promosso

con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal Consiglio di Stato -

Sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Stano Massimino

ed altro contro il Comando Generale dell'Arma dei Carbinieri ed

altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Stano Massimino ed altro nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Consiglio di Stato - sez. IV giurisdizionale, con

ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 27 maggio

1970, n. 365, 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e 5 della legge 23

marzo 1983, n. 78, nella parte in cui prevedono che agli appuntati

dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto militare di

paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità

di paracadutisti è corrisposta una indennità mensile (c.d. di

aeronavigazione) in misura inferiore a quella assegnata agli

ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego e

fissa, anziché commisurata all'anzianità di servizio;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del

contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., in

quanto le prestazioni di paracadutismo sarebbero identiche per tutti

i soggetti che le compiono, indipendentemente dal grado e dalla

funzione, cosicché non sarebbe giustificata l'attribuzione agli

appuntati dei carabinieri di un'indennità in misura diversa da

quella stabilita per gli ufficiali e i sottufficiali;

Considerato che rientra nella discrezionalità legislativa, non

censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale,

stabilire la misura delle indennità connesse a particolari

prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico

dipendente;

che, pertanto, censurando il giudice a quo una differenza di

trattamento retributivo tra militari di grado differente, la

questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365

("Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e

di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego

operativo"), dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 187

("Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze

armate") e dell'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78

("Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle

indennità operative del personale militare"), sollevata con

l'ordinanza 26 novembre 1985 (n. 424 R.O. 1986) del Consiglio di

Stato, sez. IV giurdisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97

Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI