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Ordinanza 545/1988 ECLI:IT:COST:1988:545 Generato dall'IA

Ordinanza 545/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 545/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 545/1988 · Corte costituzionale: 218 dell'anno

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri porto abusivo di armi soggiorno illegale residente straniero assoggettamento nel diritto degli stranieri quadro normativo sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)

promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1984 dal Pretore di

Sestri Ponente, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno

1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di

Sestri Ponente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi), nella parte in cui fa dipendere la punibilità

dello straniero non residente nello Stato dall'osservanza di

disposizioni amministrative emanate con decreto ministeriale;

che, in particolare, il giudice a quo lamenta la violazione

dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto non risulterebbero

sufficientemente specificati nelle norme di legge i presupposti, il

carattere, il contenuto ed i limiti del provvedimento dell'autorità

non legislativa, alla trasgressione del quale deve seguire la pena;

che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato anche

l'art. 3 Cost. in quanto non potrebbero essere logicamente

equiparabili la posizione dello straniero non residente con quelle

dell'italiano residente all'estero e dell'italiano dimorante

all'estero per ragioni di lavoro rispetto all'effettiva e completa

possibilità astratta di conoscere disposizioni regolamentari

italiane adottate con decreto ministeriale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non

costituisce una disposizione incriminatrice ma disciplina, al

contrario, una causa d'esclusione del reato d'introduzione di armi

nel territorio dello Stato senza licenza, punito dall'art. 1 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895;

che il decreto ministeriale di cui al medesimo art. 15 della

legge n. 110 del 1975 è destinato a stabilire soltanto le modalità

d'applicazione della scriminante innanzi citata;

che, quindi, non risulta violata la riserva di legge di cui

all'art. 25, secondo comma, Cost.;

che, d'altra parte, non risulta violato neppure l'art. 3 Cost.

in quanto non appare manifestamente irragionevole l'equiparazione

delle categorie indicate nella disposizione impugnata (stranieri non

residenti nel territorio nazionale, da un lato, italiani residenti

all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, dall'altro)

le quali sono equiparabili ai fini della conoscenza del decreto

ministeriale dato che, riferendosi a soggetti tutti dimoranti

all'estero, hanno analoga possibilità di conoscere il contenuto

dello stesso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme

integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi

delle munizioni e degli esplosivi) sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI