Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 53/1988 ECLI:IT:COST:1988:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 53/1988 · Corte costituzionale: 20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova

Parole chiave

Generato dall'IA
imposte comunali legittimazione del comune responsabilità del comune tassa di compensazione lite in materia di contribuzioni pubbliche comune di assistenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Incremento di valore degli immobili) e del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre

1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta

al n. 553 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 dicembre 1980 (pervenuta il

20 giugno 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova

è stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale "dell'art.22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, tra loro

combinandosi ed integrandosi, escludono la potestà del comune

destinatario del gettito dell'imposta INVIM di ricorrere in giudizio

davanti alle commissioni tributarie a tutela del proprio interesse

legittimo alla correttezza del procedimento di accertamento

dell'imposta compiuto dall'ufficio del registro", per contrasto con

gli artt. 24 e 113 Cost.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che il Collegio a quo, dopo aver premesso che "gli

eventuali vizi" deducibili in sede giurisdizionale "possono essere di

due tipi: di legittimità e di merito", osserva che "nel caso in

esame è chiaramente denunciato un vizio del secondo tipo, perché la

procedura è stata formalmente corretta", trattandosi, in

fattispecie, di mere rettificazioni di valore, a seguito della

relativa stima effettuata dall'UTE;

che pertanto la questione - non attenendo alla tutela di un

interesse legittimo - è priva di rilevanza e va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e del

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevata dalla Commissione tributaria

di primo grado di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI