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Ordinanza 523/1988 ECLI:IT:COST:1988:523 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to regional budget law for violating accounting principles regarding post-November amendments.

Numero d'incarto Ordinanza 523/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint against a Campania regional law manifestly unfounded. The President of the Council of Ministers argued the law violated accounting principles by allowing budget variations after November 30, 1976. The Court ruled that the financial coverage mechanism used was legally permissible under the 1976 budget law, as it utilized unused global funds for legislative provisions approved before the fiscal year's final report.

Regesto Legislator

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Art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335; Art. 117 Cost.: The Constitutional Court holds that regional budget laws utilizing unused global funds to cover expenses from legislative acts approved before the fiscal year's final report do not violate the principle prohibiting post-November budget variations.

Parole chiave

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Constitutional complaint Regional budget law Accounting principles Budget variations Legislative acts Fiscal year coverage Manifestly unfounded legislazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335
(art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione
Art. 117 della Costituzione
335 ed art. 117 della Costituzione).
art. 117 Cost
335; art. 117 Cost.), in relazione
art. 117 della Costituzione
335 ed art. 117 della Costituzione).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per

oggetto: "Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n.

16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno

1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto

al n. 16 del registro ricorsi 1977.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

in via principale questione di legittimità costituzionale della

legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e

riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10

aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane", per

violazione del princi'pio della materia contabile che vieta di

approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno

(art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione

alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del

contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante

riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio

dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti

legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel

capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo

all'ente per le ville vesuviane;

che la Regione Campania non si è costituita;

Considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge

impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella

contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n.

335 del 1976, secondo cui "nel bilancio regionale possono essere

iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri

derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino

dopo l'approvazione del bilancio", e secondo cui "ai fini della

copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi

non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi

riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto

esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del

rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine

dell'esercizio immediatamente successivo";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16

marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento

della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville

vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio

dei ministri per violazione del princìpio della materia della

contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30

novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio

1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI