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Ordinanza 519/1988 ECLI:IT:COST:1988:519 Generato dall'IA

Ordinanza 519/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 519/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo

Regesto Legislator

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art. 112 d.P.R. n. 616/1977; Ordinanza 519/1988 · Corte costituzionale: il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo

Parole chiave

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trasferimento di funzione impieghi nella pubblica amministrazione licenziamento del pubblico dipendente responsabilità del funzionario violazione dei doveri di servizio decisioni di riassegnazione o trasferimento

Disposizioni normative citate

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art. 112 d.P.R. n. 616/1977
toto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato

il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo

ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1978 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei lavori

pubblici in data 30 dicembre 1977, prot. n. 30419, con il quale è

stato trasmesso, ai sensi

dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al

Presidente della Giunta regionale della Lombardia l'elenco del

personale in servizio presso gli Uffici del Genio civile che, dal

primo gennaio 1978, viene posto a disposizione della Regione e

dell'ordine di servizio n. 30475 in data 30 dicembre 1977, dello

stesso Ministro;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27

febbraio 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti

dello Stato per l'annullamento:

a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 dicembre

1977, con il quale, ai sensi dell'art. 112, comma primo, d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, veniva trasmesso l'elenco del personale in

servizio presso gli uffici del Genio civile che, dal primo gennaio

1978, era messo a disposizione della regione;

b) dell'ordine di servizio 30 dicembre 1977 dello stesso

Ministro con il quale il personale delle sezioni idrauliche degli

uffici del Genio civile operanti nell'ambito del bacino del Po veniva

posto a disposizione del Magistrato del Po;

che, secondo la ricorrente, in base all'art. 111 ed alla tabella

A del d.P.R. n. 616/1977 le sezioni idrauliche degli uffici del Genio

civile sono state trasferite alle regioni, di tal che il relativo

personale avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle regione in

toto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro

dei lavori pubblici ha messo a disposizione della Regione Lombardia

solo una minuscola parte di detto personale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi

mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato la fondatezza del

ricorso;

Considerato che la ricorrente lamenta che i provvedimenti

impugnati hanno riguardato soltanto otto dipendenti delle sezioni

idrauliche degli uffici del Genio civile operanti nel bacino del Po,

rispetto ai novanta che avrebbero dovuto essere trasferiti "secondo

talune rilevazioni regionali":

che l'assoluta genericità di tale espressione, non suffragata

da riscontri concreti, non consente a questa Corte di individuare la

consistenza del personale già in servizio presso le sezioni

idrauliche degli uffici del Genio civile, da porre, come richiesto, a

disposizione della Regione "per intero";

che, d'altra parte, a seguito della identificazione e della

delimitazione dei bacini idrografici interregionali, mediante

D.P.C.M. 22 dicembre 1977 (ritenuto non lesivo delle competenze della

Regione Lombardia dalla sentenza di questa Corte n. 187 del 1984), in

relazione al bacino del Po, qualificato come interregionale, è

rimasta ferma la competenza statale per le opere idrauliche di prima,

seconda e terza categoria, fino alla legge di riforma

dell'amministrazione dei lavori pubblici (art. 89, comma secondo,

d.P.R. n. 616/1977), sicché, nella specie, risulta applicabile il

secondo comma della Tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977, in base

al quale i trasferimenti degli uffici - e conseguentemente quelli del

relativo personale - hanno luogo "nei limiti necessari all'esercizio

delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza

dello Stato";

che, neppure rispetto a tale ultimo profilo, alcun elemento di

giudizio è stato fornito dalla ricorrente al fine di procedere ad

una valutazione della consistenza della quota del personale da

trasferire alle regioni e della quota da trattenere presso gli uffici

statali, in relazione alle rispettive esigenze;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 27 delle Norme integrative, per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso proposto dalla

Regione Lombardia avverso i provvedimenti del Ministro dei lavori

pubblici in data 30 dicembre 1977, n. 30419 e n. 30475.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI