Constitutional Court declares unconstitutional question infounded regarding regional law assigning emergency occupation functions to intercommunal consortia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question raised by the Monza Pretore manifestly unfounded. The issue concerned whether the Lombardy Region's law assigning emergency occupation functions to intercommunal consortia violated the state's legislative reserve under Articles 117 and 118 of the Constitution. The Court ruled that the Region did not violate the constitutional prohibition on reclaiming local functions because the matter remained of local interest and the assignment did not usurp exclusive municipal powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117, primo comma, Cost.; Art. 118, primo comma, Cost.: The attribution of administrative functions to intercommunal consortia by regional law does not violate the legislative reserve if the functions remain of local interest and do not exclude the municipality from its statutory role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante "Norme
sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti
preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli
interventi degli enti locali", promossi con n. 2 ordinanze emesse il
29 aprile 1982 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti
tra Negrinelli Maria Adelaide e le s.r.l. "Cooperativa Meridionale
Terza" e "Cooperativa La Sorgente", iscritte ai nn. 647 e 648 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 53 e 60 dell'anno 1983;
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Monza, nei procedimenti possessori
promossi da Maria Adelaide Negrinelli nei confronti, rispettivamente,
della s.r.l. Cooperativa Meridionale Terza e della s.r.l. Cooperativa
La Sorgente, con ordinanze emesse il 29 aprile 1982 (R.O. n. 647 e
648 del 1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118,
primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge regionale Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9,
recante "Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui
relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per
accelerare gli interventi degli enti locali";
che le norme denunciate stabiliscono che le funzioni
amministrative inerenti alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai
relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica
utilità - rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni ed
esercitate dal Comune competente per territorio -, qualora sia
costituito un consorzio tra Comuni per la realizzazione di dette
opere, siano esercitate dal consorzio stesso;
che, ad avviso del giudice a quo, la estensione ai consorzi
intercomunali di funzioni amministrative che la legge statale, in
attuazione della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost.,
aveva attribuito eccezionalmente ed in via esclusiva ai Comuni, viola
la riserva di legge della Repubblica formulata dalla norma
costituzionale, in quanto la attribuzione diretta di funzioni
amministrative dallo Stato agli enti locali minori preclude alla
Regione di mutare il riparto delle competenze amministrative,
riservandosi di gestirne alcune direttamente o attraverso delega;
Considerato che l'art. 118 Cost. prevede, al primo comma, che le
funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost.,
se d'interesse esclusivamente locale, possano essere attribuite
"dalle leggi della Repubblica" alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali;
che, nel caso in esame, la Regione Lombardia ha attribuito con
legge la competenza a disporre occupazioni d'urgenza, per la
realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, ad un ente
- consorzio intercomunale - diverso dal Comune, ma a base, almeno
prevalentemente, comunale;
che in tal modo la Regione non ha violato il divieto - posto
dall'art. 118, comma primo, Cost., per l'ipotesi che la legge statale
abbia attribuito ai Comuni funzioni amministrative in materie
(regionali) di interesse locale - di legiferare in modo tale da
riappropriarsi delle funzioni stesse (sent. di questa Corte n. 77 del
1987) ed anzi non si è neppure discostata dai livelli di interesse e
di governo individuati dalla legge statale con l'attribuzione delle
funzioni menzionate nell'ambito della complessiva articolazione degli
enti locali minori;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia
23 gennaio 1981, n. 9, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo
comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI