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Ordinanza 518/1988 ECLI:IT:COST:1988:518 Generato dall'IA

Constitutional Court declares unconstitutional question infounded regarding regional law assigning emergency occupation functions to intercommunal consortia.

Numero d'incarto Ordinanza 518/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question raised by the Monza Pretore manifestly unfounded. The issue concerned whether the Lombardy Region's law assigning emergency occupation functions to intercommunal consortia violated the state's legislative reserve under Articles 117 and 118 of the Constitution. The Court ruled that the Region did not violate the constitutional prohibition on reclaiming local functions because the matter remained of local interest and the assignment did not usurp exclusive municipal powers.

Regesto Legislator

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Art. 117, primo comma, Cost.; Art. 118, primo comma, Cost.: The attribution of administrative functions to intercommunal consortia by regional law does not violate the legislative reserve if the functions remain of local interest and do not exclude the municipality from its statutory role.

Parole chiave

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intercommunal consortia administrative functions legislative reserve emergency occupations local interest regional competence constitutional question compito di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 117, primo comma, Cost.
funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost.,
Art. 118, primo comma, Cost.
attuazione della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost.,
Art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
utilità - rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, comma secondo
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 9, comma secondo
art. 118 Cost
Considerato che l'art. 118 Cost.
art. 117 Cost
funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost.,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. di questa Corte n. 77 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, recante "Norme

sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti

preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli

interventi degli enti locali", promossi con n. 2 ordinanze emesse il

29 aprile 1982 dal Pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti

tra Negrinelli Maria Adelaide e le s.r.l. "Cooperativa Meridionale

Terza" e "Cooperativa La Sorgente", iscritte ai nn. 647 e 648 del

registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 53 e 60 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Monza, nei procedimenti possessori

promossi da Maria Adelaide Negrinelli nei confronti, rispettivamente,

della s.r.l. Cooperativa Meridionale Terza e della s.r.l. Cooperativa

La Sorgente, con ordinanze emesse il 29 aprile 1982 (R.O. n. 647 e

648 del 1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118,

primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge regionale Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9,

recante "Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui

relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per

accelerare gli interventi degli enti locali";

che le norme denunciate stabiliscono che le funzioni

amministrative inerenti alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai

relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche e di pubblica

utilità - rientranti, a norma dell'art. 106 d.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616, tra le competenze attribuite dalla legge ai Comuni ed

esercitate dal Comune competente per territorio -, qualora sia

costituito un consorzio tra Comuni per la realizzazione di dette

opere, siano esercitate dal consorzio stesso;

che, ad avviso del giudice a quo, la estensione ai consorzi

intercomunali di funzioni amministrative che la legge statale, in

attuazione della previsione di cui all'art. 118, primo comma, Cost.,

aveva attribuito eccezionalmente ed in via esclusiva ai Comuni, viola

la riserva di legge della Repubblica formulata dalla norma

costituzionale, in quanto la attribuzione diretta di funzioni

amministrative dallo Stato agli enti locali minori preclude alla

Regione di mutare il riparto delle competenze amministrative,

riservandosi di gestirne alcune direttamente o attraverso delega;

Considerato che l'art. 118 Cost. prevede, al primo comma, che le

funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 Cost.,

se d'interesse esclusivamente locale, possano essere attribuite

"dalle leggi della Repubblica" alle Province, ai Comuni o ad altri

enti locali;

che, nel caso in esame, la Regione Lombardia ha attribuito con

legge la competenza a disporre occupazioni d'urgenza, per la

realizzazione di opere di edilizia residenziale pubblica, ad un ente

- consorzio intercomunale - diverso dal Comune, ma a base, almeno

prevalentemente, comunale;

che in tal modo la Regione non ha violato il divieto - posto

dall'art. 118, comma primo, Cost., per l'ipotesi che la legge statale

abbia attribuito ai Comuni funzioni amministrative in materie

(regionali) di interesse locale - di legiferare in modo tale da

riappropriarsi delle funzioni stesse (sent. di questa Corte n. 77 del

1987) ed anzi non si è neppure discostata dai livelli di interesse e

di governo individuati dalla legge statale con l'attribuzione delle

funzioni menzionate nell'ambito della complessiva articolazione degli

enti locali minori;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia

23 gennaio 1981, n. 9, in riferimento agli artt. 117 e 118, primo

comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI