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Ordinanza 516/1988 ECLI:IT:COST:1988:516 Generato dall'IA

Ordinanza 516/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 516/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già

Regesto Legislator

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art. 402 c.p, art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 516/1988 · Corte costituzionale: procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero difetto di legittimazione del ministero pubblico restituzione in pristino libertà di insegnamento cancellazione dall'albo avvocati diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 402 c.p
art. 24 della Costituzione
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 30 aprile 1985 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 447 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 285- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 30 aprile

1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 348 del codice di

procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già

imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del

reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art.

402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso";

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 154 del 1973, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 348,

terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.

24 della Costituzione, riconoscendo "razionale che il soggetto, che

abbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato,

non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a

riferire come testimone sugli stessi fatti", in quanto "il timore di

incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti

responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla sua

deposizione", e, con sentenza n. 201 del 1974, oltre a dichiarare

manifestamente infondata la questione anzidetta, ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità dello stesso art. 348, terzo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento, fra l'altro,

all'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando entrambe le

sentenze, non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già

esaminati, ma si limita a dare del comma censurato un'interpretazione

che vorrebbe giustificare unicamente in relazione al "timore di

incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente

inquisito" il divieto ivi previsto;

e che, invece, tale divieto non è posto in funzione esclusiva

degli effetti indicati dal giudice a quo, ma deve essere anche

raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e,

in particolare, al disposto dell'art. 25 del codice di procedura

penale, in base al quale l'azione civile per le restituzioni e per il

risarcimento del danno non può più "essere proposta, proseguita o

riproposta davanti al giudice civile o amministrativo" solamente

"quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non

sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu

compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una

facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il

fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile

1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI