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Ordinanza 494/1988 ECLI:IT:COST:1988:494 Generato dall'IA

Ordinanza 494/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 494/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della

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Ordinanza 494/1988 · Corte costituzionale: 17 e 41 della

Parole chiave

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classe di stipendio adattamento delle retribuzioni stipendio base percepzione indebita di disoccupazione disposizioni sul trattamento economico riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 41 della

legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle

aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con

ordinanza emessa il 26 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza 26 gennaio 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., degli

artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento

del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella

parte in cui dispongono per talune categorie di dipendenti,

l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria

immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

che tale questione è analoga ad altre già dichiarate

manifestamente infondate con ordinanza 23 dicembre 1987, n. 601;

che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre

questa Corte a discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 17 e 41 della l. 3 aprile 1979, n. 101

("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo

trattamento economico"), sollevata con l'ordinanza 26 gennaio 1987

(r.o. n. 545 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI