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Ordinanza 488/1988 ECLI:IT:COST:1988:488 Generato dall'IA

Ordinanza 488/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 488/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 488/1988 · Corte costituzionale: 2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario prestazione dell'assicurazione militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare avanzamento di scatto congedo per servizio militare degradazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

2 dicembre 1975, n. 626 (Riordinamento del ruolo speciale unico delle

armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei

limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a

particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito),

promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal T.A.R. della

Sicilia, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Aversa Edilberto nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, nella parte in cui

- ai fini ivi previsti -, secondo una corretta interpretazione della

normativa vigente, non consente l'equiparazione del servizio di

osservazione aerea in zona di operazioni a periodo di effettivo

comando di reparto in guerra e, conseguentemente, non estende il

beneficio della promozione al grado superiore nella ausiliaria o

nella riserva previsto nella norma impugnata a favore di quegli

ufficiali che abbiano svolto tale servizio, per preteso contrasto con

l'art. 3 Cost., in quanto situazioni omogenee riceverebbero diverso

trattamento;

considerato che l'equiparazione operata in forza dell'art. 32

della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dei regi decreti 12 ottobre

1939, n. 1772, 5 settembre 1940, n. 1409 e 14 novembre 1941, n. 1328,

era chiaramente predisposta ai limitati fini connessi alle

contingenti esigenze belliche, mentre la norma impugnata, invocata

allo scopo di ottenere la promozione a generale di brigata, considera

utili al detto fine soltanto i periodi di comando di reparto, attese

le peculiarità professionali richieste dal grado superiore, che

possono dirsi verificate solo nella sussistenza di tale specifico

requisito;

che, conseguentemente, le situazioni poste a raffronto dal

giudice a quo si appalesano con caratteri di evidenza non omogenee,

in considerazione della ratio posta alla base della norma impugnata,

la cui ragionevolezza trova puntuale riscontro nella limitata e

contingente valenza della surricordata equiparazione;

che, pertanto, la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI