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Ordinanza 485/1988 ECLI:IT:COST:1988:485 Generato dall'IA

Ordinanza 485/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 485/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d)

Regesto Legislator

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art. 38 Cost; Ordinanza 485/1988 · Corte costituzionale: 1, lettere a), b), c) e d)

Parole chiave

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lavoratore autonomo attività sottoposta a contribuzione contributo personale vita aziendale conferimento societario soggetti passivi

Disposizioni normative citate

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art. 38 Cost
Corte, quello per cui l'art. 38 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione

obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività

commerciali), e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con

ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al

n. 583 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie specile, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile

1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

A) dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397,

nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle norme della

legge medesima (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti

attività commerciali) agli amministratori di società aventi

personalità giuridica, viola gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto

determina un'irragionevole discriminazione tra questi ultimi e gli

amministratori di società non aventi personalità giuridica, pur in

presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d)

di detta legge (titolarità o gestione in proprio dell'impresa

organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della

famiglia; piena responsabilità dell'impresa, con osservazione dei

relativi oneri e rischi di gestione; personale partecipazione al

lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

titolarità di licenza commerciale);

B) dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte

in cui, prevedendo che i contributi indebitamente versati vadano

restituiti agli esercenti attività commerciali, con conseguente

annullamento della posizione assicurativa, viola gli artt. 3 e 38

Cost., in quanto determina un'ingiustificata disparità di

trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per i

quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono

acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi per

i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di

oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato

effettuato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso

dell'infondatezza delle questioni;

che le questioni appaiono manifestamente infondate;

che, invero, è principio, ripetutamente affermato da questa

Corte, quello per cui l'art. 38 Cost. non esclude che la legge

disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in

concreto alle particolarità delle singole situazioni (sentt. nn.

3/75; 22/67);

che le situazioni poste a confronto non sono omogenee poiché,

da un lato, non è assimilabile la posizione del semplice lavoratore

a quella di imprese con personalità giuridica e, dall'altro, non

possono trascurarsi le diversità che contraddistinguono il lavoro

autonomo rispetto a quello subordinato (riguardo alle quali ultime

v., in particolare, sentt. nn. 64/78; 76/81; 124/82);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 27 novembre

1960, n. 1397, e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Parma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI