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Ordinanza 483/1988 ECLI:IT:COST:1988:483 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to pension fund exclusion of regular clergy based on Article 3 discrimination.

Numero d'incarto Ordinanza 483/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 5 of Law No. 903 manifestly unfounded. The petitioner, a regular clergyman, argued that excluding him from the clerical pension fund constituted arbitrary discrimination under Article 3 of the Constitution compared to secular clergy. The Court rejected this, stating that the vows of poverty, obedience, and charity create a fundamentally different status for regular clergy, justifying the legislative distinction.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903: The exclusion of regular clergy from the specific clerical pension fund is not arbitrary discrimination because their unique status based on vows of poverty, obedience, and charity is not comparable to that of secular clergy.

Parole chiave

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constitutional discrimination regular clergy status pension fund exclusion Article 3 Constitution secular vs regular clergy istituto di previdenza non iscritto finanziamento della previdenza professionale fondazione ecclesiastica

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
Art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903
costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
Art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 108 del 1977
questa Corte, con sentenza n. 108 del 1977, ha dichiarato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

22 dicembre 1973, n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza del

clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse

dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti

pensionistici), promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1982 dal

Pretore di Massa, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno

1983;

Visti gli atti di costituzione di Palmieri Ido e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento promosso dal Rev.do Palmieri Ido,

francescano (clero regolare), per ottenere il riconoscimento del

proprio diritto, all'iscrizione al Fondo di previdenza per il clero,

negatagli dall'I.N.P.S., sebbene egli fosse investito delle funzioni

di parroco, per essere l'iscrizione medesima riservata ai soli

ministri del culto cattolico del clero secolare, l'adito Pretore di

Massa, con ordinanza in data 25 agosto 1982, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,

nella parte in cui esclude il diritto del religioso non appartenente

al clero secolare, investito delle suddette funzioni, di ottenere

l'iscrizione al menzionato Fondo di previdenza;

che, ad avviso del giudice a quo, tale esclusione determina

un'arbitraria discriminazione in danno del religioso appartenente al

clero regolare, il quale si vede privato della tutela previdenziale,

essendogli inibita sia l'iscrizione al Fondo in questione, sia quella

all'assicurazione generale obbligatoria, in quanto prestatore di

lavoro in favore di terzi "concordatari", quali la parrocchia;

che si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

che la difesa dell'Istituto e quella dell'Autorità intervenuta

hanno concluso nel senso dell'infondatezza della questione, mentre di

opposto tenore sono state le conclusioni della parte privata;

che la questione è manifestamente infondata;

che, invero, la condizione del sacerdote del clero secolare -

avente diritto, in virtù di tale suo status, all'iscrizione al Fondo

di cui alla legge n. 903 del 1973 - e quella del sacerdote del clero

regolare non sono assimilabili;

che relativamente a quest'ultimo, i voti di carità, di

obbedienza e di povertà, la sua appartenenza ad una comunità

costituente garanzia di assistenza e di mantenimento, integrano uno

status complessivamente non comparabile con quello tenuto presente

dal legislatore come idoneo a legittimare ex se l'iscrizione del

sacerdote secolare al Fondo suddetto;

che, inoltre, è inesatto che il sacerdote appartenente al clero

regolare rimanga sprovvisto di tutela assicurativa, ove presti lavoro

a favore di enti "concordatari" (come la parrocchia), posto che

questa Corte, con sentenza n. 108 del 1977, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma,

della legge 3 maggio 1956, n. 392, nella parte in cui escludeva dalla

soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il clero regolare

officiato di attività lavorativa retribuita alle dipendenze di enti

concordatari (e ciò con specifico riferimento ad un caso analogo a

quello del giudizio a quo, perché concernente la tutela assicurativa

di un religioso investito delle funzioni di parroco);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903,

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Massa con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI