Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 467/1988 ECLI:IT:COST:1988:467 Generato dall'IA

Ordinanza 467/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 467/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 467/1988 · Corte costituzionale: 223, capoverso,

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura penale militare affezione nell'assicurazione militare difesa e questioni militari reati contro i doveri di servizio tassa d'esenzione dall'obbligo militare degradazione militare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso,

del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8

maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza

in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge

24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a

seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582,

secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di

trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come

disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le

lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di

durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili

a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260

C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI