Ordinanza 466/1988 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 466/1988 · Corte costituzionale: 77 della legge
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dalla Corte d'Appello di
Palermo, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza emessa
il 12 dicembre 1986, ha sollevato, in riferimento all'art.3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77
della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede
l'applicabilità delle sanzioni sostitutive alle pene pecuniarie;
Considerato che questa Corte ha dichiarato inammissibile identica
questione con sentenza n. 148 del 1984;
che il giudice a quo non adduce nuovi argomenti rispetto a
quelli già presi in esame nella citata decisione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689,
promossa dalla Corte d'Appello di Palermo, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI