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Ordinanza 465/1988 ECLI:IT:COST:1988:465 Generato dall'IA

Ordinanza 465/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 465/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e

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Ordinanza 465/1988 · Corte costituzionale: attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e

Parole chiave

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diritti della difesa gravi addebiti penali permesso di promuovere un procedimento penale indagine per furto difetto di legittimazione del ministero pubblico giudice istruttore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e

sull'Appello contro le sentenze del Pretore), e dell'art. 3 della

legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e

facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore),

promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1987 dal Pretore di

Gravina di Puglia, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima

serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 l. 31 uglio

1984, n. 400, e 3 l. 27 luglio 1984, n. 397, nella parte in cui

attribuiscono al Pretore la cognizione del reato di furto aggravato e

cumulano nel Pretore le funzioni di giudice e di p.m., in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che il Pretore mostra di conoscere la sent. n. 268 del

1986 di questa Corte con cui entrambe le questioni sono state

dichiarate non fondate;

che ciò nonostante ritiene di riproporle negli stessi termini

già respinti, perché la Corte rivaluti "quanto la coscienza sociale

va sempre più avvertendo circa l'inderogabilità di una rigorosa

tutela della terzietà giudice-pretore";

che pertanto non vengono addotti nuovi profili o argomenti, ma

ribaditi gli auspici già rivolti da questa Corte al legislatore;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400, e 3 l. 27

luglio 1984, n. 397, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore

di Gravina di Puglia in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI