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Ordinanza 458/1988 ECLI:IT:COST:1988:458 Generato dall'IA

Ordinanza 458/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 458/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 1ª serie

Regesto Legislator

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Ordinanza 458/1988 · Corte costituzionale: 40 1ª serie

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti tossicodipendenza abuso di sostanze infrazione privilegiata infrazioni riguardanti la canapa traffico aggravato di cocaina
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge

22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal

Tribunale di Cosenza, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1986

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 4

marzo 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22

dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) nella parte in cui non è prevista una diminuzione

di pena anche per chi procura modiche quantità di sostanze

stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi mentre la

diminuzione di pena è prevista per chi illecitamente detiene,

trasporta, offre, acquista, vende, pone in vendita, distribuisce o

cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di

sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico di terzi,

sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale

disparità di trattamento tra condotte sostanzialmente uguali quanto

alla pericolosità sociale e sotto il profilo della diminuita

possibilità di esercizio del diritto di difesa per chi pone in

essere la prima condotta;

Considerato che dalla stessa ordinanza di rimessione espressamente

risulta che l'imputato acquistò con denaro proprio e poi cedette a

terzi la sostanza stupefacente e che, pertanto, quindi egli comunque

realizzò almeno il comportamento tipico dell'acquisto previsto

dall'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

che l'art. 71 della stessa legge (applicabile solo "fuori delle

ipotesi previste dagli artt. 72 e 80") è norma sussidiaria rispetto

al successivo art. 72, il quale ha quindi carattere di norma

principale, applicabile in via primaria;

che nella specie è pertanto evidente che va applicato l'art. 72

cit., trattandosi, come lo stesso giudice a quo assume, di

comportamento previsto da tale disposizione;

che, di conseguenza, ogni questione sui rapporti fra la

struttura dei comportamenti previsti dagli artt.71 e 72 cit., è

manifestamente irrilevante ai fini della decisione di specie;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale va

perciò dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 8, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre

1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 marzo 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI