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Ordinanza 456/1988 ECLI:IT:COST:1988:456 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to mandatory license suspension for negligent traffic offenses.

Numero d'incarto Ordinanza 456/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 91 of the Road Traffic Code manifestly unfounded. The Pretore of Florence argued that suspending licenses for six months to three years was irrational when applied equally to exclusive fault cases and minor negligence, noting that insurance availability and victim claims effectively dictated the penalty's impact. The Court rejected this, reasoning that the wide range between minimum and maximum sanctions allowed judges to tailor measures to specific circumstances, ensuring legislative discretion did not become unreasonable.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: The Court holds that the legislative discretion to set license suspension periods for traffic offenses does not become unreasonable even if applied broadly, as judges retain the margin to adapt sanctions to the specific gravity of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question road traffic code license suspension negligence penalty legislative discretion irrationality review Article 3 Constitution sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
Art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87
Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
Art. 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R.
art. 3 Cost
febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sent. n. 171 del 1986
trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale)

promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di

Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23

febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) -

nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in

caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni

personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di

guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa

dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano

state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale -

sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena

accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento

per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla

circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura

lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento,

tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di

lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da

sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di

fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il

danno alla parte offesa nonché dalle richieste della parte offesa

stessa;

Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo

della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre

anni e revoca nei casi di particolare gravità) previsto dalla

disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare

la misura della sanzione alle particolarità delle concrete

fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non

trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle

norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI