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Ordinanza 455/1988 ECLI:IT:COST:1988:455 Generato dall'IA

Ordinanza 455/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 455/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)

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Ordinanza 455/1988 · Corte costituzionale: Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)

Parole chiave

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favoreggiamento prevenzione generale e speciale infrazione privilegiata assicurazione contro il furto espropriazione preventiva impignorabilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 agosto

1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di

carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,

n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)

promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale di

Palermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale

dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo

ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo

comma e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed

integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,

n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia) nella parte in cui non

consente, a fronte del provvedimento di confisca a carico di persone

sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che siano

tutelati i diritti dei terzi incolpevoli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza

della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione rivela gravi lacune, in

quanto, anzi tutto, omette di indicare puntualmente la disposizione

impugnata e fa riferimento genericamente alla legge n. 646 del 1982;

che l'ordinanza medesima, peraltro, pur richiedendo un

intervento additivo, non precisa i limiti dell'intervento medesimo,

tralasciando di indicare quali siano i "terzi incolpevoli", i diritti

dei quali occorrerebbe tutelare;

che, inoltre, non viene delineato il tipo di protezione che

andrebbe riconosciuto ai terzi per conformare la legge n. 646 del

1982 ai principii costituzionali invocati;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) sollevata, in

riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo

comma, Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI