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Ordinanza 452/1988 ECLI:IT:COST:1988:452 Generato dall'IA

Ordinanza 452/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 452/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 452/1988 · Corte costituzionale: parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente inquinamento delle coste zona inquinata sanzione penale sanzione internazionale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 16

febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia, iscritta al n. 520 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Chioggia, con ordinanza del 16 febbraio

1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella

parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al

reato previsto dall'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973,

n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sotto il profilo

della irrazionale disparità di trattamento tra colui che compie

scarichi abusivi nella laguna di Venezia (il quale risponde del reato

ex art. 9, legge n. 171 del 1973 ed al quale possono applicarsi le

sanzioni sostitutive) e colui che compie scarichi abusivi nel

rimanente territorio nazionale (il quale risponde del reato ex artt.

21 e 22, legge n. 319 del 1976 ed al quale, ai sensi dell'art. 60,

legge n. 689 del 1981, non possono applicarsi le sanzioni

sostitutive) mentre il primo soggetto dovrebbe essere non già

favorito ma semmai più severamente sanzionato in ragione delle

peculiarità paesaggistiche e artistiche proprie della laguna di

Venezia;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e,

comunque, infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata nella specie

emanata ancor prima che fosse inviata la comunicazione giudiziaria e

che la rilevanza della questione è stata motivata sulla

considerazione che l'art. 84 della legge n. 689 del 1981 impone di

far menzione nella comunicazione giudiziaria della possibile

applicazione dell'art. 77 della legge stessa, in quanto,

astrattamente, in caso di condanna, potrebbe essere irrogata agli

imputati la pena sostitutiva della libertà controllata o della pena

pecuniaria;

che, quindi, risulta ex actis che, allo stato, vi è soltanto

una semplice possibilità che nel prosieguo del giudizio si ponga un

problema di concessione delle sanzioni sostitutive, onde

l'applicazione della norma impugnata è al momento del tutto

eventuale;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto

del requisito della rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI