Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 439/1988 ECLI:IT:COST:1988:439 Generato dall'IA

Sentenza 439/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 439/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 439/1988 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita per vedovo rendita d'invalidità per coniugi suddivisione della previdenza professionale rendita per fratelli e sorelle rendita per superstiti disposizioni sulla pensione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, terzo comma,

della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro),

promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti

- Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Arcucci

Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice

relatore Ugo Spagnoli;

In un giudizio promosso con ricorso avverso il decreto del

Direttore Generale degli Istituti di Previdenza del 26 settembre 1981

da Umberto Arcucci, vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., per

ottenere il riconoscimento della pensione di riversibilità a far

tempo dal decesso della moglie, e non soltanto dalla data di entrata

in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Corte dei Conti,

Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 19 aprile 1985 (pervenuta

alla Corte il 10 gennaio 1986), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22

novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di

previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui

"stabilisce che per il conferimento della pensione di riversibilità

al vedovo di dipendente iscritta alla C.P.D.E.L. o pensionata di

dette Casse pensioni occorre che il vedovo sia inabile a proficuo

lavoro e vivesse a carico della moglie, in relazione agli articoli 3

e 29 Cost.".

La disposizione impugnata, ai fini della corresponsione del

trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, prevede

testualmente: "il vedovo che alla data di morte della moglie risulti

inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla

vedova".

L'art. 11 della legge n. 903 del 1977 sulla (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nel testo

risultante dalla sentenza n. 6 del 1980 di questa Corte, stabilisce

che le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale

obbligatoria I.V.S. spettano alle stesse condizioni al marito

dell'assicurata o pensionata, anche nel caso in cui quest'ultima sia

deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge

medesima.

L'autorità remittente, sottolineata la rilevanza della proposta

questione perché concernente la norma da applicare in giudizio, ne

motiva la non manifesta infondatezza richiamando innanzi tutto le

considerazioni con le quali questa Corte, con sent. n. 214 del 1984,

ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione del

principio di parità tra i coniugi ex artt. 3 e 29 Cost., l'art. 81,

sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che subordinava il diritto

alla pensione di riversibilità del vedovo di pensionata statale alla

identica condizione prevista dalla norma impugnata. Aggiunge, poi, lo

stesso giudice remittente, che la medesima norma sarebbe altresì

illegittima per la ingiustificata disparità di trattamento che ne

deriva tra i vedovi delle pensionate della C.P.D.E.L. ed i vedovi

delle pensionate statali, il cui diritto alla pensione, attesa la

richiamata sentenza costituzionale, è ormai privo della censurata

limitazione.

1. - L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa

sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della

legge 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di

riversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla

condizione che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie

al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la stessa

condizione non è prevista per la vedova di pensionato della

C.P.D.E.L. - il principio della parità tra i coniugi derivante dagli

artt. 3 e 29 Cost., nonché il principio di eguaglianza tra vedovi di

pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate

statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione è

stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.

2. - La censura è fondata.

La questione è in effetti del tutto analoga a quella risolta

dalla summenzionata pronunzia di questa Corte, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R.

n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il

conferimento della pensione di riversibilità al vedovo di una

dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse

inabile al lavoro e vivente a carico della moglie. La Corte,

richiamando le argomentazioni della precedente sentenza n. 6 del

1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di

eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed

estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del

diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla

parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il

cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini

pensionistici, con esclusione - per effetto della richiamata

pronunzia n. 6 del 1980 - di ogni limite temporale.

La medesima ratio decidendi può essere applicata - data la

rilevata analogia delle questioni - anche per risolvere la presente,

ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti

per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparità di

trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti

parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro,

nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di

pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri

costituzionali invocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in

riferimento agli artt. 3 e 29 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI