Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to tax law prohibiting suspension of tax proceedings. The Court declares the question inadmissible as previously rejected. The ruling upholds the legislative provision against constitutional complaints. The Court finds no violation of constitutional rights. The decision confirms the validity of the tax procedure rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions inadmissible, ruling that the matter had already been definitively rejected in a prior decision. Tax tribunals challenged Article 12 of a 1982 decree, arguing it violated constitutional rights by prohibiting the suspension of tax proceedings. The Court dismissed the challenge because the identical issue had been previously found ungrounded, rendering the new complaints without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, 3, 25, 53 Cost.; Art. 12, comma 1, d.l. 10 luglio 1982 n. 429: The Court declares constitutional questions inadmissible when the same issue has already been definitively rejected by this Court in a prior judgment, establishing that the principle of res judicata precludes re-litigation of identical grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 recante
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con
ordinanze emesse il 23 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Voghera, il 17 giugno 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Piacenza e il 17 giugno 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Parma, iscritte
rispettivamente ai nn. 397, 415 e 701 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49,
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Rilevato che con ordinanze emesse il 23 maggio 1987 (r.o. n.
397/87) e il 17 giugno 1987 (r.o. nn. 415 e 701/87), le Commissioni
tributarie di primo grado di Voghera, Piacenza e Parma, hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 24 (tutte le tre ordinanze), 3 (n. 397 e n. 415/87), 2 e
53 (n. 415/87), 25 (n. 701/87) Cost., dell'art. 12, primo comma, del
d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7
agosto 1982 n. 516, nella parte in cui stabilisce che "in deroga a
quanto disposto dall'art. 3 c.p.p., il processo tributario non può
essere sospeso";
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che
venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata da
questa Corte con recente sentenza (n. 349 del 1987) e che pertanto
può ora provvedersi - nulla in adverso risultando - a pronuncia di
manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 d.-l. 10 luglio
1982 n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982
n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 53 della
Costituzione dalle Commissioni tributarie di primo grado di Voghera,
di Piacenza di Parma con le rispettive ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI