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Sentenza 43/1988 ECLI:IT:COST:1988:43 Generato dall'IA

Sentenza 43/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 43/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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possesso del diploma di scuola inferiore ovvero di grado rabbinico si

Regesto Legislator

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art. 8 Cost; Sentenza 43/1988 · Corte costituzionale: possesso del diploma di scuola inferiore ovvero di grado rabbinico si

Parole chiave

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eleggibilità età elettorale partecipazione elettorale diritto di voto degli stranieri diritto elettorale eliminazione dei candidati

Disposizioni normative citate

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art. 8 Cost
denunciata con l'art. 8 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d. 30

ottobre 1930, n. 1731 ("Norme sulle comunità israelitiche e sulla

unione delle comunità medesime"), promosso con ordinanza emessa l'8

febbraio 1980 dalla Corte d'appello di Firenze, iscritta al n. 374

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

1. - Nel corso di un giudizio instaurato ex art. 28 R.D. 19

novembre 1931, n. 1561, ed avente ad oggetto l'eleggibilità alla

carica di consigliere di una Comunità israelitica, la Corte di

appello di Firenze, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 R.D. 30 ottobre 1931, n. 1731, sostenendo

che questa - limitando l'eleggibilità (alla predetta carica) ai

soggetti di età superiore ai 25 anni, di sesso maschile, ed in

possesso del diploma di scuola inferiore ovvero di grado rabbinico si

porrebbe in contrasto l'art. 8, secondo comma, Cost., che sancisce il

principio della libertà organizzativa delle chiese diverse da quella

cattolica;

Il giudice a quo ritiene inapplicabile alla fattispecie sottoposta

al suo esame l'art. 3 della delibera del Congresso straordinario

delle Comunità israelitiche italiane, che stabilisce per

l'eleggibilità i soli requisiti dell'età e della buona condotta, in

quanto tale disposizione non potrebbe avere alcun effetto abrogativo

sulla norma impugnata. Il permanere della vigenza di questa, secondo

l'ordinanza di rimessione, contrasta perciò con l'art. 8, terzo

comma Cost., che consente allo Stato di intervenire con legge solo

per regolare i rapporti con le confessioni religiose, e non anche per

dettarne la disciplina organizzativa.

2. - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione venga dichiarata infondata, sostenendo che la norma

costituzionale attribuisce alle confessioni religiose non cattoliche

il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, ma non impone

alle stesse il dovere di emanare norme autonome di organizzazione. Ne

conseguirebbe che le eventuali norme statali in tema di

organizzazione delle confessioni religiose, avrebbero carattere

suppletivo, destinate perciò a divenire inefficaci ove dovessero

sopravvenire norme confessionali incompatibili con esse. Questo

carattere escluderebbe perciò il ravvisato contrasto della norma

denunciata con l'art. 8 Cost.

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale

sottoposta all'esame della Corte è l'art. 9 del r.d. 24 settembre

1931, n. 1279, il quale prevede i requisiti per l'eleggibilità dei

componenti dei consigli delle Comunità israelitiche.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata è in contrasto

con l'art. 8, secondo comma, Cost., il quale sancisce il diritto

delle confessioni religiose ad organizzarsi secondo i propri statuti

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

2. - La questione è fondata.

Come è stato rilevato in dottrina, al riconoscimento da parte

dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni

religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti,

corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di

fissarne direttamente per legge i contenuti.

Con questa autonomia istituzionale, che esclude ogni possibilità

di ingerenza dello Stato nell'emanazione delle disposizioni

statutarie delle confessioni religiose, è in contrasto la norma

denunciata. Questa, difatti, con lo stabilire i requisiti per

l'eleggibilità alla carica di componente dei consigli delle

Comunità israelitiche (requisiti che, peraltro, sono indicati

attualmente in modo diverso dall'art. 3 della delibera del 28-29

aprile 1968 adottata dal Congresso straordinario delle Comunità

israelitiche italiane) condiziona e limita il diritto riconosciuto

alle confessioni religiose dall'art. 8 Cost. di darsi i propri

statuti, purché "non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano". Questa espressione si può intendere riferita difatti solo

ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a

specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative,

come quella rispetto alla quale è stata sollevata la questione in

esame.

3. - Sostiene l'Avvocatura Generale dello Stato che la norma

denunciata avrebbe carattere suppletivo e quindi cederebbe di fronte

a disposizioni statutarie che dovessero disporre in modo diverso,

onde la questione sarebbe in parte infondata e in parte irrilevante.

L'assunto non può essere condiviso perché l'art. 9 del R.D. 30

ottobre 1930, n. 1731, per l'epoca in cui fu emanato, per il contesto

normativo nel quale è collocato e per la sua formulazione testuale,

ha un chiaro significato cogente, prevalendo, ove non ne venisse

dichiarata l'incostituzionalità, sugli statuti emanati dagli

organismi delle confessioni religiose che risultassero in contrasto

con essa.

È proprio il caso che ha dato luogo al giudizio a quo indicativo

di questa evenienza, perché, appunto facendo riferimento alla norma

censurata il Prefetto di Firenze ha dichiarato l'ineleggibilità di

alcuni componenti del consiglio di una Comunità israelitica, il che

dimostra come la vigenza della norma sia tuttora limitativa di quella

potestà statutaria ampiamente riconosciuta alle confessioni

religiose dall'art. 8, secondo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D. 30

ottobre 1930, n. 1731, ("Norme sulle comunità israelitiche e sulla

unione delle comunità medesime").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI