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Ordinanza 426/1988 ECLI:IT:COST:1988:426 Generato dall'IA

Ordinanza 426/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 426/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262

Regesto Legislator

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Ordinanza 426/1988 · Corte costituzionale: 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262

Parole chiave

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inquinamento degli alimenti inosservanza delle prescrizioni di controllo reati contro la salute pubblica mangimi – prodotti e igiene sicurezza dei prodotti materiali che entrano in contatto con gli alimenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 259 e 262

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con

ordinanza emessa il 19 febbraio 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta

al n. 527 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Empoli, con ordinanza del 19 febbraio

1985, emessa a seguito "della esperita istruttoria dibattimentale" a

carico di Innocenti Emilio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui prevede la non

partecipazione delle parti o di un loro rappresentante alle analisi

di laboratorio";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "non rilevante o

comunque non fondata";

Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere

alcun riferimento alla rilevanza della questione, omette qualsiasi

cenno al fatto oggetto dell'imputazione, con ciò eludendo il

precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di

rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze

nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962,

n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli con ordinanza

del 19 febbraio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI