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Ordinanza 425/1988 ECLI:IT:COST:1988:425 Generato dall'IA

Ordinanza 425/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 425/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 425/1988 · Corte costituzionale: dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento carcerazione in vista di sfratto motivi soggettivi successivi alla fuga soggiorno illegale allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio

1985 dal Pretore di Salò, iscritta al n. 130 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 143-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 gennaio

1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'art. 385, terzo comma, del codice penale, "nella parte in cui

prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dalle

carceri e per colui che si allontana, anche solo temporaneamente,

dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di arresto

domiciliare", mentre - ad avviso del giudice remittente - il secondo

tipo di comportamento, quale contestato nella specie, costituirebbe

un illecito di minore gravità;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa

Corte l'apprestamento di una disciplina sanzionatoria

dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di

quella attualmente prevista, il che - a parte ogni valutazione in

ordine all'effettiva minore gravità di un tale tipo di comportamento

rispetto all'evasione dal carcere - implicherebbe una scelta tra una

pluralità di possibili soluzioni, come tale demandata al solo

legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle morme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Salò con ordinanza dell'11 gennaio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI