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Sentenza 423/1988 ECLI:IT:COST:1988:423 Generato dall'IA

Sentenza 423/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 423/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1987 e

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Sentenza 423/1988 · Corte costituzionale: 319 del registro ordinanze 1987 e

Parole chiave

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convivente di fatto contributo straordinario in denaro splitting dei redditi coniugali vita separata uguaglianza nell'illegalità apporto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, n. 1, del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1987 dal

Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima

Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Nel corso di un procedimento penale, in cui all'imputata era stata

contestata la sottrazione di alcuni arredi e suppellettili dalla casa

nella quale aveva vissuto per oltre dieci anni con il querelante, il

Pretore di Pinerolo, con ordinanza emessa il 2 maggio 1987, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1, del codice

penale nella parte in cui non prevede l'estensione dell'esimente

anche a chi abbia commesso in danno del convivente more uxorio alcuno

dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, del codice penale.

A parere del giudice a quo, con l'evolversi della coscienza

sociale, siffatta convivenza avrebbe perduto l'originario significato

negativo, come rivelerebbero alcune previsioni tratte dai più

diversi settori della normativa ordinaria e, in particolare, l'art.

317- bis del codice civile che conferisce un preciso rilievo al

rapporto tra il figlio riconosciuto da entrambi i genitori conviventi

e questi ultimi.

Inoltre l'art. 29, primo comma, della Costituzione non

escluderebbe la possibilità di modelli di aggregazione diversi dalla

famiglia fondata sul matrimonio; ai termini dell'art. 2, anzi,

sarebbe ben riconoscibile la famiglia di fatto quale formazione

sociale con funzioni di gratificazione affettiva, caratterizzata da

comunanza d'interessi. Proprio quest'ultima notazione renderebbe

illegittima ed irrazionalmente discrimanatoria la mancata estensione

della esimente de qua ai membri dell'anzidetta convivenza.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza

della questione.

1. - Il Pretore di Pinerolo, con ordinanza del 2 maggio 1987 (r.

o. n. 319/1987), solleva questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1,

del codice penale "nella parte in cui non prevede la non punibilità

di chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Titolo XIII cod.

pen. in danno del convivente more uxorio".

2. - La questione non è fondata.

La non punibilità, prevista dalla norma impugnata, si fonda sulla

presunzione che, ove i coniugi non siano legalmente separati,

sussista una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso.

Tant'è che nella ipotesi di separazione legale la punibilità

ricorre, sia pure a querela della persona offesa. Siffatto regime

palesa che il legislatore rimette alla volontà del coniuge

legalmente separato l'applicazione della legge penale, laddove

esclude che questa possa intervenire in costanza della convivenza

coniugale.

Fattispecie tutt'affatto diversa è quella della convivenza more

uxorio, per sua natura fondata sulla affectio quotidiana liberamente

e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti.

Nel caso che ha dato origine alla presente questione di

costituzionalità, la denuncia-querela della persona offesa, nonché

la sottrazione di mobili suppellettili ed elettrodomestici

dall'abitazione comune ad opera della convivente, che li ha

trasportati in altro alloggio ove si è stabilita con il figlio nato

dal rapporto con il querelante, sono atti concludenti che attestano

la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza

more uxorio.

Non sembrano pertanto ravvisabili nella norma impugnata in

occasione del giudizio di cui all'ordinanza del Pretore di Pinerolo,

profili di contrasto con i valori costituzionali contenuti negli

artt. 2 e 3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 649, n. 1, del codice penale, sollevata dal Pretore di

Pinerolo con ordinanza del 2 maggio 1987 (r. o. n. 319/1987) in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI