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Ordinanza 42/1988 ECLI:IT:COST:1988:42 Generato dall'IA

Ordinanza 42/1988 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 42/1988
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 42/1988 · Corte costituzionale: 22, terzo comma,

Parole chiave

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diritto a un difensore opposizione opposizione al precetto esecutivo domicilio di una parte patrocinatore di controparte domicilio eletto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione;
art. 3 della Costituzione
violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse rispecchiano le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),

promossi con due ordinanze emesse il 30 ottobre 1985 dal Pretore di

Monza, ed iscritte rispettivamente ai nn. 145 e 146 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Monza, con due ordinanze di identico

contenuto, entrambe del 30 ottobre 1985, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), nella parte in cui

impone a chi proponga opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione

senza farsi rappresentare da un procuratore, di dichiarare la

residenza (ovvero di eleggere domicilio) nel Comune ove ha sede il

Pretore adito e non già in un qualsiasi Comune del circondario;

che secondo il giudice a quo la disposizione censurata violerebbe

il principio di eguaglianza poiché, nell'ambito del giudizio di

opposizione contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento di una

sanzione pecuniaria per una infrazione depenalizzata, essa porrebbe

l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune

sede del Pretore adito soltanto a carico della parte che si difende

personalmente, mentre le comunicazioni e le notificazioni alla parte

rappresentata da un procuratore esercente nella circoscrizione del

Tribunale ove ha sede il Pretore adito vengono sempre effettuate

nello studio professionale del procuratore, in qualsiasi Comune della

circoscrizione esso sia posto;

che ad avviso del giudice rimettente la disposizione denunciata

attuerebbe per la parte che si difende personalmente una forma di

conoscenza legale fittizia delle notificazioni ed addosserebbe al

soggetto privo di assistenza legale una iniziativa di informazione

eccessivamente onerosa, violando così il diritto di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile la questione di

legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3

della Costituzione ed infondata la seconda questione, prospettata in

relazione all'art. 24 della Costituzione;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano la stessa questione

e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione

di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni depenalizzate, le

modalità di effettuazione delle notificazioni nei confronti della

parte che si difende personalmente e nei confronti della parte

rappresentata e difesa da procuratore legale iscritto nella

circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Pretore adito,

rispondono ad obiettive esigenze di semplicità e di speditezza che

ben possono essere realizzate attraverso differenziati regimi di

notificazione;

che, in particolare, le diversità riscontrabili tra la

disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un

procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale non

violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse rispecchiano le

differenze esistenti tra la situazione del soggetto che sceglie di

difendersi personalmente, ed è perciò interessato a seguire gli

sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto

che, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di

attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere

efficacemente l'attività professionale in sua difesa;

che il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata

non rende né impossibile né eccessivamente gravoso l'esercizio del

diritto di difesa ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una

normativa diretta a snellire e semplificare le procedure relative

alle infrazioni di lieve entità, "depenalizzate";

che per le suesposte ragioni le questioni vanno dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI